Ordinanza n. 11917/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del libretto di porto d’armi e della licenza di porto di pistola per uso personale, preceduta dal ritiro dell’arma
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma che disponeva la revoca del libretto di porto d’armi e della relativa licenza di porto di pistola per uso personale, nonché il precedente provvedimento di ritiro dell’arma e gli atti connessi. Nel corso del giudizio il Collegio aveva già sospeso i provvedimenti impugnati ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione, disponendo un nuovo esame clinico collegiale del ricorrente presso l’ASL RM1 di Roma, con composizione diversa rispetto al collegio sanitario che aveva operato nel procedimento originario. Il ricorrente ha quindi chiesto che la visita collegiale di idoneità al porto d’armi fosse svolta presso l’ASL di residenza, anziché presso l’ASL RM1.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza del ricorrente volta a modificare il luogo di svolgimento dell’accertamento sanitario. Ha ritenuto che il quadro normativo non imponesse né rendesse opportuno assegnare l’adempimento a un’ASL diversa da quella individuata nell’ordinanza cautelare. Ha inoltre escluso ragioni per dubitare della serenità e dell’indipendenza del giudizio tecnico dell’ASL RM1, rilevando che la visita collegiale era già stata fissata a seguito della tempestiva richiesta della Questura di Roma. È stato quindi confermato quanto disposto dalla precedente ordinanza cautelare, compresa la fissazione dell’udienza di merito al 24 novembre 2026. Spese compensate, con formula di nulla per le spese.
Norme richiamate
Il TAR li richiama quali disposizioni processuali applicabili nell’ambito dell’attività istruttoria e cautelare, senza svolgerne una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente, in relazione all’oscuramento dei dati personali e sanitari.
Massime di principio
- Quando il giudice cautelare dispone il riesame sanitario da parte di un collegio con diversa composizione, la parte non ha diritto a ottenere che l’accertamento sia svolto presso l’ASL di propria residenza in assenza di una specifica previsione normativa o di concrete ragioni di opportunità.
- La mera appartenenza dell’organo sanitario alla medesima amministrazione sanitaria o territoriale coinvolta nel procedimento originario non è sufficiente a mettere in dubbio la serenità e l’indipendenza del nuovo accertamento, se il giudice ha disposto una diversa composizione del collegio e non sono allegati elementi concreti di condizionamento.
- La richiesta di modifica delle modalità attuative di una precedente ordinanza cautelare deve essere respinta quando l’adempimento è già stato tempestivamente attivato dall’amministrazione e non emergono ragioni normative o fattuali per modificarlo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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