Cassazione Penale, Sentenza n. 22910/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/12/2024 che ha rigettato l'appello ex art. 322-bis contro il diniego di revoca del sequestro preventivo del profitto del reato ai sensi dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduce: (i) nullità del decreto di sequestro per omessa contestazione dell'aggravante di cui all'art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74/2000 e richiesta di immediata restituzione per intervenuta prescrizione; (ii) insufficiente precisione/comprensibilità della contestazione nel decreto che dispone il giudizio (violazione art. 429 c.p.p.); (iii) omissione di analogo proscioglimento per prescrizione (art. 129 c.p.p.) rispetto a un coimputato MAZZA Marco; (iv) illegittima preclusione alla rivalutazione del fumus dopo il decreto che dispone il giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) le censure dedotte in cassazione non risultano contestate nel riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, sicché le doglianze si considerano proposte per la prima volta in cassazione e quindi tardive; 2) sul merito, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 13-bis fosse contestata e applicabile anche ai concorrenti, in linea con la giurisprudenza della Corte; 3) eventuali vizi dell'atto di citazione/decreto che dispone il giudizio avrebbero dovuto essere dedotti nella sede di merito e nei termini di legge (art. 491 c.p.p.); 4) in sede cautelare, dopo il decreto che dispone il giudizio, non è ammesso instaurare un processo parallelo per rimettere in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Regola l'impugnazione nelle vicende cautelari; qui è il riferimento formale all'appello proposto in interesse del ricorrente contro il provvedimento cautelare.
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sulla confisca/sequestro del profitto del reato tributario; base normativa del sequestro preventivo oggetto del ricorso.
art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000
Aggravante per reati tributari connessa all'elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che, essendo una circostanza a matrice mista (oggettiva e soggettiva), possa estendersi anche ai concorrenti diversi dal professionista/intermediario quando sussistono il nesso causale e il coefficiente di colpevolezza.
Disciplina i requisiti della contestazione dell'imputazione nel decreto che dispone il giudizio; la Corte ha ritenuto che eventuali vizî di indeterminatezza devono essere dedotti tempestivamente in sede di merito e non nel procedimento cautelare incidentale.
Prevede il proscioglimento per intervenuta prescrizione; la Corte ha osservato che il proscioglimento di un coimputato non determina automaticamente l'estensione del proscioglimento ad altri e che la richiesta di proscioglimento va trattata nel merito, non in sede cautelare incidentale.
Stabilisce i termini per eccepire la nulità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio; la Corte ha richiamato che la relativa eccezione ha natura relativa e deve essere proposta nei termini di legge, altrimenti è inammissibile.
Massime di principio
- Non è possibile in Cassazione sollevare questioni che non siano state oggetto di deduzione nel riepilogo dei motivi di impugnazione dell'appello: tali doglianze sono tardive e il ricorso è inammissibile.
- In sede cautelare incidentale, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio o il rinvio a giudizio, è preclusa la rinnovazione della valutazione del fumus commissi delicti: non è ammesso un 'processo parallelo' sulle questioni di merito.
- Le nullità relative dell'imputazione (indeterminatezza/genericità) devono essere eccepite nella sede e nei termini previsti dall'ordinamento (art. 491 c.p.p.); non sono rilevabili d'ufficio in sede cautelare incidentale.
- L'aggravante dell'art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74/2000 può estendersi ai concorrenti non professionisti quando esistono nesso causale e coefficiente di colpevolezza: non è automaticamente limitata al solo professionista/intermediario.
- Il proscioglimento per prescrizione di un coimputato non comporta automaticamente l'estinzione delle misure cautelari nei confronti degli altri imputati; ogni posizione va valutata autonomamente nel merito.
- La mancata tempestiva deduzione di vizi procedurali o di contestazione può portare all'inammissibilità del rimedio e alla condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.
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