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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 112 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Reddito da fabbricati - Appartamento concesso in comodato d'uso - Canone di locazione corrisposto a comodatario/locatore - Titolarità in capo al proprietario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'imputazione del reddito derivante da un appartamento concesso in comodato d'uso. Il canone di locazione era corrisposto al comodatario, il quale agiva come locatore, ma l'immobile restava di proprietà del ricorrente. Il tema centrale era stabilire se il reddito fondiario dovesse essere attribuito al comodatario che percepiva materialmente il canone oppure al proprietario dell'immobile.

La decisione

La sentenza ha affermato che il reddito fondiario deve essere imputato esclusivamente al soggetto titolare della proprietà o di altro diritto reale sull'immobile, indipendentemente da chi percepisca materialmente il canone. Il comodato attribuisce infatti un diritto personale di godimento e non trasferisce la titolarità del reddito fondiario. Di conseguenza, il reddito dell'appartamento deve essere riferito al proprietario, mentre il comodatario non può essere considerato titolare del reddito fondiario per il solo fatto di aver locato il bene o incassato i canoni.

Norme richiamate

  • Disciplina del reddito fondiario ai fini delle imposte sui redditi

    Il reddito fondiario è imputato al soggetto che possiede l'immobile in base a un diritto di proprietà o ad altro diritto reale, senza che rilevi la percezione effettiva del reddito.

  • Comodato d'uso

    Il comodato attribuisce al comodatario un diritto personale di godimento, ma non un diritto reale sul bene; pertanto non determina il trasferimento della titolarità del reddito fondiario.

Massime di principio

  • Per l'imputazione del reddito fondiario occorre individuare il titolare della proprietà o di un diritto reale sull'immobile, non il soggetto che incassa materialmente il canone.
  • Il comodatario che concede a sua volta l'immobile in locazione non diventa, per questo solo fatto, titolare del reddito fondiario ai fini fiscali.
  • La disponibilità materiale dell'immobile e la percezione dei canoni non sono sufficienti a trasferire l'imputazione fiscale del reddito fondiario.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra diritti reali, come proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, e diritti personali, come comodato o locazione.
  • La regola riguarda l'imputazione del reddito fondiario e non esclude necessariamente che il soggetto che percepisce somme derivanti dalla locazione possa avere autonomi obblighi fiscali sotto altri profili.

Testo integrale

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