Cassazione Civile, Ordinanza n. 32046/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito respingendo l'originaria istanza di rimborso dei contribuenti. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico dei contribuenti, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti chiedevano il rimborso dell'IRPEF relativa all'anno 2012, contestando le ritenute operate dall'INPS sulla loro pensione perché la medesima prestazione era già stata tassata in Francia, Stato di loro residenza. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo applicabile l'art. 18, comma 2, della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni, in quanto pensioni erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale. La CTR aveva invece accolto la domanda, qualificando le somme come pensioni di vecchiaia corrisposte in ragione di contributi lavorativi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 18 della Convenzione, sostenendo che le pensioni erogate in relazione alla legislazione sulla sicurezza sociale sono imponibili sia nello Stato di residenza sia nello Stato di erogazione, con meccanismo di credito d'imposta per evitare la doppia imposizione, e che nella nozione rientrano anche le pensioni derivanti da contributi obbligatori, quale la pensione di vecchiaia.
Norme richiamate
art. 18 Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989
"le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato"
Le pensioni corrisposte in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale sono imponibili nello Stato che le eroga; tale disposizione, letta in coordinamento con l'art. 3 della Convenzione, comprende anche le pensioni di vecchiaia e comporta potestà impositiva di entrambi gli Stati, con obbligo dello Stato di residenza di evitare la doppia imposizione.
art. 3, comma 2, Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989
"le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione"
Le espressioni non definite nella Convenzione vanno interpretate secondo il significato attribuito dalla legislazione dello Stato interessato, salvo diversa interpretazione richiesta dal contesto.
art. 24 Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989
Prevede strumenti idonei a evitare in concreto il doppio prelievo fiscale quando la pensione sia assoggettabile a imposizione in entrambi gli Stati.
art. 38 Cost.
Il concetto di sicurezza sociale viene ricondotto a una nozione ampia, comprensiva di diritti di previdenza e assistenza collegati alla persona e alla sua dignità.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito una volta cassata la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Le pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni, comprendono anche le pensioni di vecchiaia derivanti da contributi obbligatori.
- La clausola convenzionale che attribuisce imponibilità alle pensioni di sicurezza sociale nello Stato erogatore non esclude la tassazione nello Stato di residenza, ma impone il coordinamento dei due ordinamenti mediante strumenti contro la doppia imposizione.
- Quando il testo convenzionale non definisce un'espressione, la sua portata va ricostruita secondo la definizione fornita dall'ordinamento interno richiamato dalla Convenzione, salvo che il contesto imponga diversa lettura.
- Se la soluzione della controversia dipende solo dall'interpretazione della norma applicabile e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito, respingendo la domanda originaria.
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