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Sentenza

Sentenza n. 5399/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche, Sezione I, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di notifica e difetto di giurisdizione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appellati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Marche deducendo, in sostanza, l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado. Nel giudizio d'appello ha chiesto di essere ammesso alla difesa personale, pur riconoscendo di non essere avvocato iscritto all'albo, invocando ragioni eccezionali; in alternativa, ha chiesto la nomina di un difensore d'ufficio. Il Collegio ha rilevato inoltre che l'appello non risultava notificato ad alcuna delle parti processuali. Quanto al giudizio originario, erano stati contestati atti istruttori inseriti nell'ambito di un processo penale, mediante comunicazione anche a un giudice persona fisica autore dell'atto, senza notificazione a un'Amministrazione. L'appellante contestava quindi, implicitamente, sia il rilievo relativo alla notificazione sia quello concernente il difetto di giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile per plurimi autonomi profili processuali. Anzitutto, davanti al Consiglio di Stato è necessario il patrocinio di un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; la difesa personale è ammessa esclusivamente quando la parte possieda tale qualifica. Nel caso concreto l'appellante non ha dimostrato di essere abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e non risultava iscritto all'albo tenuto dal CNF. Il Collegio ha escluso che il giudice amministrativo possa autorizzare eccezionalmente la difesa personale o nominare d'ufficio un difensore, non essendo previste tali possibilità dalla legge processuale amministrativa. Inoltre, l'appello non era stato notificato ad alcuna parte processuale. Il Collegio ha comunque rilevato che l'impugnazione sarebbe stata infondata anche nel merito processuale: il ricorso di primo grado non era stato notificato ad alcuna Amministrazione; la comunicazione a un giudice persona fisica non poteva sostituire la notificazione a una parte pubblica, poiché il processo amministrativo non è un giudizio tra privati. Gli atti contestati erano, inoltre, atti processuali inseriti in un processo penale e non provvedimenti amministrativi, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, non essendosi costituite le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale base per la calendarizzazione dell'udienza in presenza di profili di immediata definizione in rito.

Massime di principio

  • Davanti al Consiglio di Stato la parte deve essere assistita da un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; la difesa personale è consentita soltanto alla parte che possieda essa stessa tale qualifica.
  • Nel processo amministrativo non è prevista la possibilità di autorizzare, neppure per ragioni eccezionali, la difesa personale davanti al Consiglio di Stato da parte di chi non sia abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
  • Nel processo amministrativo il giudice non può nominare d'ufficio un difensore alla parte priva di patrocinatore, spettando alla parte la scelta del proprio difensore.
  • La notificazione del ricorso amministrativo deve essere eseguita nei confronti delle parti processuali, inclusa l'Amministrazione resistente; la comunicazione dell'atto a una persona fisica che abbia adottato o compiuto l'atto contestato non sostituisce la notificazione alla parte pubblica.
  • Gli atti processuali inseriti nell'ambito di un processo penale non costituiscono, per ciò solo, provvedimenti amministrativi impugnabili davanti al giudice amministrativo; la relativa cognizione resta estranea alla giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAppelloTermini e notificazione del ricorsoGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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