Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13778/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per mancata sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero, alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Paletta ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena da espiare previo computo dei periodi di custodia cautelare; il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione personalmente, senza essere assistito da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito introdotto dalla legge n.103/2017 (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • legge n. 103/2017

    Ha introdotto l'obbligo che il ricorso dell'imputato davanti alla Corte di cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale; la norma trova applicazione ratione temporis al caso, essendo il provvedimento e il ricorso successivi alla data di entrata in vigore (3/8/2017).

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    "Il ricorso dell'imputato è sottoscritto dai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"

    Stabilisce il requisito formale di sottoscrizione del ricorso in Cassazione da parte di difensore iscritto all'albo speciale; la sua mancata osservanza determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso quando mancano i requisiti formali previsti (come la sottoscrizione da difensore iscritto), con conseguente condanna per le spese e possibile irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per i ricorsi in Cassazione proposti dall'imputato dopo il 3/8/2017 è obbligatoria la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale: l'assenza di tale sottoscrizione rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
  • Le questioni sostanziali (es. computo dei periodi di custodia cautelare ai fini della rideterminazione della pena) devono essere proposte con il rispetto dei requisiti formali processuali; l'omissione formale può precludere qualsiasi verifica sul merito.
  • In casi analoghi verificare sempre la data del provvedimento impugnato e della proposizione del ricorso per determinare l'applicabilità delle norme introdotte dalla legge n.103/2017.
  • Se si intende proporre ricorso in Cassazione è necessario farsi assistere da un difensore iscritto nell'albo speciale prima della sottoscrizione e della presentazione, per evitare inammissibilità de plano e conseguenti oneri economici (spese processuali e somme per la Cassa delle ammende).
  • La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è una sanzione economica che può essere comminata ordinariamente in caso di ricorso inammissibile per vizi formali, salvo ipotesi di esonero; pertanto considerare il rischio economico nel valutare la proposizione di un ricorso personale non assistito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.