Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi a.s. 2025/2026, protocollo n. -OMISSIS--, dell'ISTITUTO COMPRENSIVO -OMISSIS- - -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunno -OMISSIS- di numero 22 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2025/2026; e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa e per la condanna dell’amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 36 ore settimanali; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) del P.E.I. 2025/2026, datato -OMISSIS-, emesso dall’ Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- – -OMISSIS- di Amantea (CS); b) di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente; per il rinnovato accertamento e la declaratoria del diritto dell’alunno -OMISSIS- ad essere assistito da un insegnante di sostegno specializzato per l’intero orario scolastico (rapporto 1 a 1);

Giustizia amministrativa202501464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno didattico e P.E.I. dell'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti di assegnazione alla scuola di un numero insufficiente di insegnanti di sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale con cui l'istituto scolastico ha assegnato al minore 22 ore settimanali di sostegno didattico, contestando altresì i provvedimenti ministeriali e degli uffici scolastici con i quali sarebbe stato assegnato alla scuola un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno agli alunni con disabilità grave. Ha chiesto l'assegnazione del sostegno per l'intero orario settimanale del docente specializzato, pari a 36 ore, e, con motivi aggiunti, ha impugnato il P.E.I. 2025/2026 chiedendo l'accertamento del diritto al rapporto di sostegno 1:1 per l'intero orario scolastico. A sostegno della domanda cautelare ha prodotto, tra l'altro, un certificato del neuropsichiatra infantile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Ha ritenuto che il P.E.I. fosse ampiamente motivato, richiamasse la valutazione diagnostica dell'A.S.P. di Cosenza e contenesse diffuse valutazioni sulla sufficienza di 22 ore settimanali di sostegno. In particolare, il P.E.I. valorizzava la necessità di consentire al minore di seguire le attività didattiche personalizzate e, al contempo, di favorire autonomia e relazione con pari e adulti, evitando una dipendenza esclusiva dal docente di sostegno. Tali valutazioni, fondate anche sulle interazioni scolastiche dell'alunno e formulate alla presenza di figure mediche dell'A.S.P., non sono state ritenute superate dal certificato prodotto dal ricorrente. Per le medesime ragioni è stato escluso il pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione delle peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di garanzie per il trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda diretta a ottenere l'assegnazione del sostegno scolastico per l'intero orario non può essere accolta quando il P.E.I. sia ampiamente motivato, richiami la valutazione diagnostica dell'autorità sanitaria competente e spieghi, alla luce delle concrete interazioni scolastiche dell'alunno, perché un numero inferiore di ore sia ritenuto sufficiente.
  • La valutazione della sufficienza delle ore di sostegno deve considerare non soltanto le esigenze didattiche individualizzate, ma anche gli obiettivi di autonomia e di relazione dell'alunno con i pari e con gli adulti; tali elementi possono giustificare, in sede cautelare, l'esclusione automatica del rapporto 1:1 per l'intero orario scolastico.
  • Un certificato medico prodotto dal ricorrente non è decisivo, ai fini cautelari, quando il P.E.I. contenga una motivazione articolata e coerente, elaborata anche sulla base della valutazione dell'autorità sanitaria e dell'osservazione delle dinamiche scolastiche dell'alunno.
  • L'insussistenza del fumus boni iuris, fondata sull'adeguata motivazione del P.E.I. e sulla ragionevolezza della quantificazione del sostegno, esclude nel caso esaminato anche la configurabilità di un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.