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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40327/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25/05/2022 per violazione dell'art. 23-bis del D.L. 28/10/2020 n.137: il ricorrente deduce che, dopo la trattazione scritta, la Corte non avrebbe comunicato alle parti l'esito dell'udienza (adempimento equiparato alla lettura del dispositivo), fatto che avrebbe inciso sul diritto di difesa e sulla regolarità del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'omissione della comunicazione prevista dall'art. 23-bis (comma 3) integri una mera irregolarità processuale che incide sulla decorrenza del termine per l'impugnazione ma non determina la nullità della sentenza né una violazione del diritto di difesa tale da invalidare il provvedimento già pronunciato. Ha inoltre osservato che la rinuncia al mandato difensivo, dopo che l'avviso di udienza era stato notificato, non impediva la regolare celebrazione dell'udienza di cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese delle parti civili (liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori) e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23-bis D.L. 28/10/2020 n.137

    Stabilisce l'obbligo di comunicazione alle parti dell'esito del procedimento dopo trattazione scritta; l'omissione di tale comunicazione costituisce irregolarità che posticipa la decorrenza del termine per l'impugnazione ma non determina la nullità della sentenza né automaticamente una lesione del diritto di difesa

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Prevede che la nullità di un atto processuale rilevi solo se prevista dalla legge; la Corte ha ritenuto che l'omissione della comunicazione non sia una nullità prevista dalla legge e pertanto non possa inficiare la sentenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende

  • giurisprudenza (Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016)

    Principio secondo cui la rinuncia al mandato difensivo, se intervenuta dopo la notifica dell'avviso di udienza, non produce effetti sull'udienza stessa: il difensore resta onerato della difesa fino alla nomina del difensore d'ufficio

Massime di principio

  • L'omissione della comunicazione prevista dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 costituisce un'irregolarità che incide sulla decorrenza del termine per impugnare, ma non determina automaticamente la nullità della sentenza né una violazione del diritto di difesa idonea ad annullarla.
  • Per far valere un vizio che comporti l'annullamento della decisione, il ricorrente deve dimostrare che l'omissione ha effettivamente pregiudicato il suo diritto di difesa e non limitarsi a dedurre la mera mancata comunicazione.
  • La previsione di nullità ai sensi dell'art. 177 c.p.p. è tassativa: solo le ipotesi di nullità espressamente previste dalla legge possono determinare l'annullamento dell'atto o del provvedimento.
  • La rinuncia del difensore comprende effetti diversi a seconda del momento: se il difensore ha già ricevuto l'avviso di udienza, la rinuncia non impedisce lo svolgimento dell'udienza e il difensore rimane onerato della difesa fino all'eventuale nomina del difensore d'ufficio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione sono prevedibili condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende, salvo comprovati motivi di esonero.

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