Ordinanza n. 557/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l’annullamento e/o nullità, previa sospensione, 1. del decreto n. 14139/2025, a firma dell'Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” di Chieti, avente data 07/11/2025, nella parte in cui non convalida i titoli della ricorrente per le classi di concorso AM55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado - violino) ed AM56 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino); 2. di qualunque altro provvedimento tramite cui è stata disposta la mancata convalida dei titoli della ricorrente per le anzidette classi e la conseguente esclusione della parte istante dalla seconda fascia delle GPS di Chieti per le classi AM55 ed AM56 per presunta assenza dei titoli ivi compreso ogni eventuale atto interruttivo del rapporto di lavoro ed ivi compresa ogni esclusione dalle graduatorie di istituto per le fasce e classi di interesse; 3. nonché ove occorra delle GPS di Chieti, seconda fascia, in relazione alle classi di concorso AM55 ed AM56, ivi compreso il relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 18252/2025, a firma dell'ATP di Chieti, ove intese in senso escludente; 4. nonché delle rettifiche alle predette graduatorie e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 22014/2025, per le classi di concorso di interesse AM55 e AM56, ove intese in senso escludente; 5. di qualunque altra modifica o rettifica delle predette graduatorie, ivi compresi i relativi decreti di approvazione, per le classi AM55 e AM056, ove intese in senso escludente; 6. delle graduatorie di istituto per le fasce e classi di interesse, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, nonché di rettifica e modifica, nella parte in cui escludono la ricorrente; 7. nonché in via subordinata di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”, a firma del Ministero dell'Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino ivi compresa la tabella A allegata al predetto decreto per quanto concerne le classi di interesse della ricorrente; 8. del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante “Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso” a firma del Ministro dell'Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse; 9. nonché del Decreto n. 255/2023 pubblicato in GU il 10/02/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto: “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado” ivi compresi gli allegati e la Tabella A con riferimento alla classe di interesse; 10. del decreto n. 221/2023, a firma del MIM, ivi comprese gli allegati e le relative tabelle e la tabella A, ed avente ad oggetto la revisione dei requisiti di accesso per le classi di concorso di interesse, pubblicato in Gazzetta n. 12/2024, nella parte in cui dovesse essere inteso in senso escludente; 11. nonché di qualunque altro atto, provvedimento o tabella, tramite cui sono disposti i titoli per le classi di concorso di interesse ove intesi in senso escludente; 12. del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante “Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell'interesse; 13. del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure”, a firma del Ministero dell'Istruzione, comprese pedisseque note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, in particolare AD 8, nei limiti dell'interesse; 14. del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso escludente; 15. del decreto del Ministro dell'Istruzione del 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 16. nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2021, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 17. dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88, con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026 che si intende integralmente richiamata, nonché delle relative tabelle ed allegati, se intesa in senso escludente per la parte istante (doc.3); 18. dell'O.M. 08 giugno 2024, n. 114, contenente “Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, comprese note, tabelle ed allegati, se intese in senso escludente; 19. ove occorra dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ivi comprese le relative graduatorie, tabelle ed allegati, se intese in senso escludente per la parte istante; 20. dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ivi comprese le relative graduatorie, tabelle ed allegati; 21. del decreto ministeriale n. 26/2025, a firma del MIM, ed avente ad oggetto la costituzione degli elenchi aggiuntivi, ivi compresi i relativi allegati e note, nonché di ogni atto di rettifica e modifica successivo al predetto decreto; 22. del D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, recante: “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze personale docente ed educativo” e dei relativi allegati e dei rispettivi elenchi aggiuntivi, se intesi in senso escludente; 23. del Decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto la costituzione degli elenchi aggiuntivi per il biennio 2020-2022 e dei relativi elenchi aggiuntivi; 24. nonché, ove occorra, della Circolare Ministeriale prot. n. 115135 del 25.07.2024 avente ad oggetto “Anno scolastico 2024/25 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A” 25. nonché di ogni altra circolare o nota nella parte in cui è intesa in senso escludente per la parte istante. Per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi convalidati i titoli per le classi di concorso AM55 ed AM56 nelle fasce e graduatorie di interesse. Per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione affinché emani ogni atto e/o provvedimento utile ai fini della convalida dei titoli per le anzidette classi, fasce e graduatorie di interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di mancata convalida dei titoli per le classi di concorso AM55 e AM56, con conseguente esclusione dalla seconda fascia delle GPS di Chieti e dalle graduatorie di istituto, nonché gli atti presupposti e le disposizioni regolanti i requisiti di accesso alle classi di concorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare, il decreto dell'istituzione scolastica che non aveva convalidato i suoi titoli per le classi di concorso AM55 e AM56, nonché gli atti di approvazione e rettifica delle GPS di Chieti e delle graduatorie di istituto nella parte potenzialmente escludente. Ha inoltre censurato, nei limiti dell'interesse, la disciplina normativa e amministrativa relativa al riordino delle classi di concorso, ai requisiti di accesso, all'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e agli elenchi aggiuntivi. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla convalida dei titoli e la condanna dell'amministrazione all'adozione degli atti necessari. In sede cautelare ha dedotto l'esistenza di un pregiudizio derivante dalla mancata convalida e dall'esclusione dalle graduatorie. Il TAR ha esaminato la domanda nella fase cautelare, rinviando l'approfondimento dei profili di rito e di merito alla sede propria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato fosse ipotetico ed eventuale, poiché non risultavano dedotti contratti di insegnamento in essere e la ricorrente poteva comunque rimanere iscritta nelle GPS di seconda fascia e nelle GPS di prima fascia relative alle ulteriori classi di concorso riconosciute, conservando così la possibilità di ottenere incarichi a tempo determinato. La decisione è limitata alla fase cautelare e non definisce i profili di rito né la fondatezza nel merito delle censure sui titoli e sulle graduatorie. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 350,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sussistenza del periculum in mora; il giudice ha respinto l'istanza perché il pregiudizio allegato è stato ritenuto ipotetico ed eventuale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo richiede l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio concreto, attuale e non meramente ipotetico o eventuale.
- Non sussiste il periculum in mora quando l'esclusione da una specifica graduatoria non impedisce all'interessato di permanere in altre graduatorie, anche relative ad ulteriori classi di concorso, conservando una concreta possibilità di ottenere incarichi a tempo determinato.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum non implica una decisione sulla fondatezza nel merito delle censure né sui profili processuali riservati alla fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 38/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 157/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 158/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 196/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 197/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →