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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32345/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 16/12/2017 al 29/03/2018 per il reato di concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ricorrente era stato poi assolto con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 29/03/2018, irrevocabile il 12/09/2018. La Corte d'appello di Bari, giudice della riparazione, aveva rigettato l'istanza ritenendo che, pur essendo intervenuta l'assoluzione, i fatti accertati (rinvenimento in casa, nella stanza condivisa con i fratelli, di sostanze stupefacenti eterogenee e accessori per il confezionamento, in luoghi visibili e accessibili) dimostravano una condotta di connivenza o, quantomeno, di grave negligenza ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p. Il ricorrente impugnava in Cassazione sostenendo che le sue dichiarazioni e il suo comportamento avevano dimostrato la non colpevolezza e che, per vincolo di parentela, non era tenuto a denunciare il fratello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale e può valutare se la condotta dell'istante, ancorché non ritenuta penalmente colpevole, sia stata caratterizzata da grave negligenza o connivenza tale da creare la falsa apparenza di partecipazione all'illecito e quindi giustificare la custodia cautelare. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto congruente la valutazione della Corte territoriale, che aveva evidenziato la presenza della droga nella stanza condivisa e non aveva escluso la consapevolezza del Ciavarella in merito alla detenzione di sostanze. Per tali ragioni il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Non sono state liquidate le spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    ex art. 314 cod. proc. pen.

    La norma regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; è intesa applicabile con esclusione del riconoscimento quando sussiste colpa grave del detenuto che abbia concorso a determinare l'adozione della misura cautelare

  • Sezioni Unite, n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)

    Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis

    Principio di autonomia fra giudizio penale e giudizio per la riparazione: il giudice della riparazione valuta se la condotta del richiedente, anche se non penalmente sanzionata, abbia indotto l'Autorità a ritenere la configurabilità del reato a causa di macroscopica negligenza o di comportamenti idonei a trarre in inganno

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 4 n. 4113/2021; Sez. 3 n. 22060/2019; Sez. 4 n. 15745/2015)

    Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang; Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019, Diotallevi; Sez. 4, n.15745 del 19/02/2015, Di Spirito

    Consolidato orientamento secondo cui la condotta connivente, anche passiva, può integrare colpa grave ostativa al risarcimento quando sussistono elementi di conoscenza o di grave negligenza, tolleranza dell'illecito e/o rafforzamento oggettivo della volontà criminosa dell'agente

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: un'assoluzione non impedisce automaticamente il rigetto della richiesta indennitaria se emergono elementi di grave negligenza o connivenza.
  • La mera presenza del soggetto sul luogo del reato non basta a escludere la colpa grave; è necessario verificare se la sua condotta abbia effettivamente tollerato l'illecito o, per grave negligenza, non abbia impedito la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa.
  • La connivenza può essere sia dolosa (consapevole volontà di rafforzare il proposito criminoso) sia gravemente colposa (grave negligenza che oggettivamente rafforza l'altrui volontà criminosa); entrambe le ipotesi possono ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
  • Il principio di valutazione è ex ante: il giudice della riparazione valuta se la condotta dell'istante abbia creato, prima dell'azione dell'Autorità, la falsa apparenza della configurabilità del reato.
  • Il rapporto di parentela non costituisce di per sé giustificazione della non denuncia; il richiedente deve fornire elementi concreti per dimostrare l'assenza di conoscenza, di tolleranza o di colpa grave.
  • Per chi intende ottenere la riparazione, è importante documentare comportamenti attivi di dissociazione dall'illecito (segnalazioni, iniziative per impedire l'uso della sostanza, dichiarazioni coerenti e verificabili) e contestare puntualmente le argomentazioni fattuali del giudice della riparazione.

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