Cassazione Penale, Sentenza n. 32345/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 16/12/2017 al 29/03/2018 per il reato di concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ricorrente era stato poi assolto con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 29/03/2018, irrevocabile il 12/09/2018. La Corte d'appello di Bari, giudice della riparazione, aveva rigettato l'istanza ritenendo che, pur essendo intervenuta l'assoluzione, i fatti accertati (rinvenimento in casa, nella stanza condivisa con i fratelli, di sostanze stupefacenti eterogenee e accessori per il confezionamento, in luoghi visibili e accessibili) dimostravano una condotta di connivenza o, quantomeno, di grave negligenza ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p. Il ricorrente impugnava in Cassazione sostenendo che le sue dichiarazioni e il suo comportamento avevano dimostrato la non colpevolezza e che, per vincolo di parentela, non era tenuto a denunciare il fratello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale e può valutare se la condotta dell'istante, ancorché non ritenuta penalmente colpevole, sia stata caratterizzata da grave negligenza o connivenza tale da creare la falsa apparenza di partecipazione all'illecito e quindi giustificare la custodia cautelare. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto congruente la valutazione della Corte territoriale, che aveva evidenziato la presenza della droga nella stanza condivisa e non aveva escluso la consapevolezza del Ciavarella in merito alla detenzione di sostanze. Per tali ragioni il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Non sono state liquidate le spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
ex art. 314 cod. proc. pen.
La norma regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; è intesa applicabile con esclusione del riconoscimento quando sussiste colpa grave del detenuto che abbia concorso a determinare l'adozione della misura cautelare
Sezioni Unite, n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis
Principio di autonomia fra giudizio penale e giudizio per la riparazione: il giudice della riparazione valuta se la condotta del richiedente, anche se non penalmente sanzionata, abbia indotto l'Autorità a ritenere la configurabilità del reato a causa di macroscopica negligenza o di comportamenti idonei a trarre in inganno
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 4 n. 4113/2021; Sez. 3 n. 22060/2019; Sez. 4 n. 15745/2015)
Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang; Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019, Diotallevi; Sez. 4, n.15745 del 19/02/2015, Di Spirito
Consolidato orientamento secondo cui la condotta connivente, anche passiva, può integrare colpa grave ostativa al risarcimento quando sussistono elementi di conoscenza o di grave negligenza, tolleranza dell'illecito e/o rafforzamento oggettivo della volontà criminosa dell'agente
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: un'assoluzione non impedisce automaticamente il rigetto della richiesta indennitaria se emergono elementi di grave negligenza o connivenza.
- La mera presenza del soggetto sul luogo del reato non basta a escludere la colpa grave; è necessario verificare se la sua condotta abbia effettivamente tollerato l'illecito o, per grave negligenza, non abbia impedito la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa.
- La connivenza può essere sia dolosa (consapevole volontà di rafforzare il proposito criminoso) sia gravemente colposa (grave negligenza che oggettivamente rafforza l'altrui volontà criminosa); entrambe le ipotesi possono ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
- Il principio di valutazione è ex ante: il giudice della riparazione valuta se la condotta dell'istante abbia creato, prima dell'azione dell'Autorità, la falsa apparenza della configurabilità del reato.
- Il rapporto di parentela non costituisce di per sé giustificazione della non denuncia; il richiedente deve fornire elementi concreti per dimostrare l'assenza di conoscenza, di tolleranza o di colpa grave.
- Per chi intende ottenere la riparazione, è importante documentare comportamenti attivi di dissociazione dall'illecito (segnalazioni, iniziative per impedire l'uso della sostanza, dichiarazioni coerenti e verificabili) e contestare puntualmente le argomentazioni fattuali del giudice della riparazione.
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