Cassazione Penale, Ordinanza n. 08206/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per tentata rapina. La difesa ha dedotto, da un lato, violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del minor ruolo di cui all'art. 114, comma 1, c.p., sostenendo che la condotta dell'imputato non fosse riconducibile a quella di mero "palo" nella consumazione del reato da parte di altro soggetto rimasto ignoto; dall'altro, vizi di motivazione sulla configurabilità del reato di tentata rapina e sulla ricostruzione dei fatti. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo non proponibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che la motivazione di merito era coerente nel descrivere la persona offesa come vittima di due giovani che agirono con comune intento criminoso, impossessandosi dello zaino e minacciandola con una bottiglia rotta; ha poi ritenuto assorbito il secondo motivo, escludendo qualsiasi travisamento dei fatti e ribadendo che non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre una propria lettura delle prove a quella dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso sia la fondatezza della censura sulla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., sia la possibilità di rivalutare in sede di legittimità la ricostruzione dei fatti e l'attendibilità delle prove, reputando la motivazione della Corte territoriale immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di attenuante per ruolo marginale è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e comunque infondata alla luce della motivazione di merito che ha valorizzato il concorso consapevole di due soggetti nella medesima azione criminosa.
Massime di principio
- La censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso di minima importanza non può essere accolta in cassazione quando si risolve in una diversa lettura del fatto e della prova già congruamente motivata dai giudici di merito.
- Ai fini del concorso nel reato non è necessario che i concorrenti tengano materialmente insieme il bene sottratto o compiano ciascuno un'identica frazione della condotta, essendo sufficiente la prova di un'azione comune sorretta da medesimo intento criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una nuova valutazione delle risultanze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, salvo il caso di effettivo travisamento del fatto o di motivazione mancante, manifestamente illogica o giuridicamente errata.
- Quando la motivazione di appello ricostruisce in modo coerente e non illogico la dinamica del fatto e la responsabilità dell'imputato, il motivo di ricorso che mira a una diversa ricostruzione storica è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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