Sentenza n. 4641/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di accesso agli atti della selezione formalizzata dal ricorrente in data 10.11.2025 nonché per l'accertamento del diritto all'accesso del ricorrente e per l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, comma 4, CPA e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell'Ente intimato in relazione a tale istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti di una selezione presentata il 10 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti di una selezione, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso, l'ordine di esibizione e rilascio della documentazione ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. e l'affermazione dei conseguenti obblighi dell'amministrazione. Nel corso del giudizio, il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale ha annullato in autotutela il silenzio diniego e ha trasmesso al ricorrente la documentazione richiesta con nota del 2 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, ha annullato in autotutela il silenzio diniego e ha integralmente trasmesso la documentazione richiesta. Ha condannato le amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 600 euro oltre accessori, applicando il criterio della soccombenza virtuale e il principio di causalità: le spese gravano su chi ha dato causa all'instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti
La disposizione è richiamata quale base della domanda di ordine giudiziale di esibizione e rilascio della documentazione oggetto dell'istanza di accesso.
Massime di principio
- La trasmissione integrale dei documenti richiesti nel corso del giudizio, preceduta dall'annullamento in autotutela del silenzio diniego, determina la cessazione della materia del contendere quando elimina concretamente l'utilità della decisione richiesta al giudice.
- In caso di cessazione della materia del contendere per comportamento satisfattivo dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale e il principio di causalità, verificando quale parte abbia dato causa all'instaurazione del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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