Parere n. 492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto con istanza di sospensione cautelare dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/891045 del 28 marzo 2023 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. K10/891045 del 28 marzo 2023.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, cittadino indiano, ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato fondato sulla pendenza di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., con richiesta di rinvio a giudizio. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo di essere integrato nella società italiana, di rispettare le regole della convivenza civile e che il procedimento penale riguardasse un singolo episodio maturato durante la separazione dal coniuge. Ha inoltre lamentato che il procedimento penale fosse conoscibile dall'amministrazione prima della conclusione dell'istruttoria e che il diniego fosse motivato mediante una clausola di stile. Il Ministero dell'interno ha difeso l'ampia discrezionalità propria della valutazione sulla concessione della cittadinanza e ha riferito di avere comunicato il preavviso di diniego, non seguito da osservazioni del ricorrente. La Sezione ha rilevato che la relazione ministeriale non chiarisce lo stato attuale del procedimento penale né i fatti concretamente contestati, nonostante l'istruttoria originaria, avviata nel 2018, risultasse conclusa nel 2021 e il pregiudizio penale fosse emerso soltanto nel settembre 2022.
Il parere
Il parere è interlocutorio. La Sezione non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto un'integrazione istruttoria. Il Ministero dell'interno deve depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa contenente lo stato attuale del procedimento penale, i fatti effettivamente contestati al ricorrente e ogni ulteriore elemento utile. La relazione deve essere comunicata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti. La trattazione è stata rinviata al terzo trimestre del 2026.
Osservazioni
Stato del procedimento penale
La relazione ministeriale indica la pendenza del procedimento penale n. 1841/2021, con richiesta di rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia, ma non chiarisce quale sia lo stato attuale del procedimento. È pertanto necessaria un'integrazione istruttoria sul punto.
Fatti contestati al ricorrente
Il Ministero deve specificare i fatti concretamente contestati al ricorrente, affinché la valutazione amministrativa possa essere verificata in relazione alla natura, gravità e concreta rilevanza della condotta.
Partecipazione procedimentale
La relazione integrativa deve essere partecipata al ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
maltrattamenti in famiglia
La pendenza di un procedimento per tale reato è stata posta dall'amministrazione a fondamento del giudizio negativo sull'inserimento del richiedente nella comunità nazionale; la Sezione ha chiesto ulteriori elementi sulla concreta contestazione e sullo stato del procedimento.
articolo 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di un potere di valutazione politico-amministrativa altamente discrezionale; la posizione del richiedente ha consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo all'acquisto dello status civitatis.
- La valutazione sull'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può considerare, oltre ai requisiti di permanenza, occupazione, reddito e integrazione familiare e sociale, anche il rispetto delle regole della convivenza civile e le risultanze penali, comprese quelle non ancora definite, purché siano apprezzate nell'ambito di un'istruttoria completa e di una motivazione adeguata.
- Quanto più grave e penalmente rilevante è il comportamento ritenuto ostativo, tanto più l'amministrazione deve precisare nella motivazione la natura dei fatti, la loro gravità, la distanza temporale dalla domanda e lo stadio del procedimento penale.
- L'ampia discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di rappresentare integralmente la realtà mediante un'istruttoria accurata e di motivare il diniego in modo trasparente, coerente, logico e comprensibile, così da consentire il controllo di legittimità ed evitare l'arbitrio.
- Quando la relazione istruttoria non chiarisce elementi essenziali del procedimento penale posto a fondamento del diniego, il Consiglio di Stato può disporre l'acquisizione di una relazione integrativa e la partecipazione della stessa al ricorrente prima della decisione sul ricorso straordinario.
Diniego di cittadinanza italiana fondato sulla pendenza di un procedimento penale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino indiano contro il Ministero dell'interno, per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 28 marzo 2023. L'istanza era stata presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Premesse e richiesta
L'amministrazione ha fondato il diniego sulla pendenza di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'art. 572 c.p., con richiesta di rinvio a giudizio. Il procedimento era scaturito da una notizia di reato del febbraio 2021 ed era stato segnalato dalla Questura di Brescia nel settembre 2022.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione. Ha richiamato il proprio inserimento sociale e lavorativo, insieme al coniuge, nonché il raggiungimento di un adeguato livello di integrazione e di rispetto delle regole della convivenza civile. Ha sostenuto che il procedimento penale riguardasse un singolo episodio maturato nel contesto della separazione dal coniuge e che fosse comunque conoscibile dall'amministrazione prima della conclusione dell'istruttoria. Secondo il ricorrente, il diniego sarebbe stato sorretto da una motivazione meramente apparente e stereotipata.
Posizione del Ministero dell'interno
Il Ministero ha sostenuto la legittimità del provvedimento, richiamando l'ampia discrezionalità che caratterizza la concessione della cittadinanza. Tale valutazione non riguarderebbe soltanto la sussistenza dei requisiti formali, quali la durata della residenza, la stabilità lavorativa e il reddito, ma anche l'opportunità dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale.
Secondo il Ministero, il rispetto delle norme penali e, più in generale, delle regole della convivenza civile può essere considerato per valutare il grado di integrazione. Anche risultanze penali favorevoli, come archiviazioni o assoluzioni, potrebbero essere apprezzate sul piano amministrativo nell'esercizio della discrezionalità. Il Ministero ha inoltre riferito di avere comunicato il preavviso di diniego il 10 febbraio 2023, senza ricevere osservazioni o controdeduzioni.
Quadro giuridico richiamato dalla Sezione
La Sezione ha ribadito, richiamando precedenti pareri e pronunce del Consiglio di Stato, che la concessione della cittadinanza è subordinata a una valutazione politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente non vanta, in linea di principio, un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza, ma una posizione di interesse legittimo.
La valutazione deve riguardare il complesso delle circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione nel tessuto sociale, comprese le condizioni lavorative, economiche e familiari e l'irreprensibilità della condotta. Assume particolare rilievo il rispetto delle regole della convivenza civile, non soltanto delle norme penali.
Obblighi istruttori e motivazionali
L'ampiezza della discrezionalità non consente all'amministrazione di prescindere da un'istruttoria completa e accurata. La motivazione deve rappresentare la realtà in modo trasparente, coerente, logico e comprensibile, così da consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio del potere ed evitare che la discrezionalità degeneri in arbitrio.
La profondità della motivazione deve essere rapportata alla natura della condotta ritenuta ostativa, alla sua gravità, alla distanza temporale rispetto alla domanda e allo stadio del procedimento penale.
Carenze rilevate nel caso concreto
La Sezione ha rilevato che l'istruttoria avviata nel 2018 risultava conclusa nel 2021 in senso apparentemente favorevole, mentre l'elemento ostativo era emerso soltanto nel settembre 2022. La relazione ministeriale si limitava a riferire la pendenza del procedimento penale n. 1841/2021 e la richiesta di rinvio a giudizio, senza indicare lo stato attuale del procedimento né descrivere adeguatamente i fatti contestati al ricorrente.
Tali elementi sono stati ritenuti necessari per consentire la decisione sul ricorso e per verificare l'esercizio della discrezionalità amministrativa, in rapporto alla concreta natura e gravità della condotta.
Incombenti istruttori e conclusioni
La Sezione ha disposto che il Ministero dell'interno trasmetta, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa sullo stato del procedimento penale e sui fatti contestati. La relazione deve essere comunicata al ricorrente, che deve poter presentare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 20 giorni.
Il ricorso è stato quindi rinviato a una data del terzo trimestre del 2026, senza definizione del merito. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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