Cassazione Civile, Ordinanza n. 26233/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha rideterminato in aumento la rendita catastale di un immobile ubicato in Palestrina, a seguito di procedura DOCFA presentata dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società, ritenendo che l'Ufficio avesse fondato la stima su parametri datati e su una comparazione generica, mentre la perizia prodotta dalla parte appariva più attendibile. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, perché la decisione di merito sarebbe stata resa sostanzialmente sulla base della perizia di parte senza adeguata illustrazione delle ragioni del dissenso rispetto alla valutazione dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, perché diretto a censurare una mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione, vizio non più deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012; e in parte infondato, poiché la sentenza impugnata esponeva comunque in modo sufficiente il percorso argomentativo seguito, indicando le ragioni per cui erano state preferite le risultanze della perizia di parte rispetto ai dati dell'Ufficio. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione; resta censurabile solo l'omesso esame nei limiti consentiti dal nuovo testo della norma.
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014
Richiamata per affermare che il vizio di motivazione nei termini di mera insufficienza non è più denunciabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che, sotto l'apparente deduzione di motivazione illogica o contraddittoria, miri in realtà a contestare la sola sufficienza della motivazione è inammissibile se non rientra nei limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- La motivazione è immune da censura quando la sentenza di merito esplicita il proprio iter logico e indica, anche sinteticamente, le ragioni per le quali reputa più attendibili alcune risultanze probatorie rispetto ad altre; non è necessario che la Corte di legittimità condivida nel merito quella valutazione.
- In tema di revisione della rendita catastale, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito sulla maggiore o minore attendibilità delle stime contrapposte, se il giudice di merito ha comunque motivato la scelta compiuta.
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