Sentenza n. 241/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rimini n. 324/2024, depositata e resa pubblica il 12.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Rimini n. 324/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 324/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inadempienza dell'Amministrazione e ha chiesto anche l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero intimato non si è costituito. Dal testo risulta che la sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994 dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, accertando la perdurante inottemperanza del Ministero e ordinando all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che la sentenza del giudice ordinario avesse già previsto il pagamento di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994 e che tale misura fosse equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, dovrà provvedere su istanza del ricorrente entro i successivi novanta giorni. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza, con restituzione al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e adottare le ulteriori misure conseguenti, compresa la penalità di mora prevista dal comma 4.
La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma non è stata riconosciuta perché il titolo giudiziale prevedeva già interessi o rivalutazione ritenuti equi dal giudice.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata considerata una misura già idonea ed equa, tale da escludere l'ulteriore applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione delle statuizioni del titolo entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Quando il titolo giudiziale da eseguire prevede già interessi o rivalutazione per il periodo compreso tra la maturazione del diritto e l'effettiva attribuzione, tale misura può essere ritenuta equa e sufficiente a escludere l'applicazione di un'ulteriore penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che intervenga, su istanza della parte, in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
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