Cassazione Penale, Ordinanza n. 10870/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per ricettazione. Il primo motivo denunciava violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente affermato la conoscenza della provenienza delittuosa dei beni. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante della ricettazione di lieve entità ex art. 648, quarto comma, c.p. e delle attenuanti generiche, deducendo che la motivazione sul diniego fosse insufficiente o illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito con motivazione логica e conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato il diniego dell'attenuante di lieve entità e delle attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali, anche specifici, e la personalità incline a delinquere dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità può essere negata quando la motivazione valorizzi elementi negativi significativi, come precedenti penali specifici e personalità incline a delinquere.
Per la ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche da circostanze oggettive del fatto, come l'assenza di spiegazioni plausibili sull'acquisizione della refurtiva e la tipologia dei beni, incompatibili con l'ignoranza della loro provenienza delittuosa.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta da indici oggettivi e sintomatici, quali la mancata giustificazione dell'acquisto o del possesso dei beni e la loro natura, quando tali elementi rendano non credibile l'ignoranza della provenienza illecita.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il diniego dell'attenuante della lieve entità e delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito richiami elementi negativi decisivi, come i precedenti penali, senza dover confutare puntualmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- Ai fini della valutazione delle circostanze attenuanti, non è necessario che il giudice prenda in esame in modo analitico tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli aspetti ritenuti decisivi, anche per relationem alla personalità dell'imputato.
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