Cassazione Civile, Ordinanza n. 23977/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un pagamento eseguito mediante bonifico bancario in favore di una società, disposto dalla banca su richiesta della cancelleria nell’ambito dell’esecuzione del piano di riparto relativo a una procedura di espropriazione immobiliare promossa da un creditore della stessa società, nella quale era intervenuta la parte poi ricorrente. Il Tribunale aveva accolto la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.; la Corte d’appello, pur rilevando una nullità della sentenza di primo grado per violazione dei termini a comparire e per la mancata rinnovazione della vocatio in ius, ha deciso nel merito confermando la revocabilità del pagamento, ritenuto atto satisfattorio anomalo rientrante nell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., e ha condannato l’appellante alle spese. In cassazione il ricorso articolava tre motivi: nullità della sentenza d’appello per difetto di motivazione e per avere richiamato precedenti sulla diversa ipotesi di revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall.; violazione dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. per l’erronea sussunzione del pagamento conseguente a procedura esecutiva nella fattispecie revocatoria indicata; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, perché la condanna alle spese era stata pronunciata nonostante l’accoglimento del primo motivo d’appello. La Corte di cassazione, però, ha dichiarato improcedibile il ricorso per difetto di valida procura speciale depositata nei termini: la procura in calce al ricorso era non sottoscritta e non autenticata, mentre quella separata risultava rilasciata da soggetto diverso dal legale rappresentante della società ricorrente; la successiva produzione in memoria non poteva sanare il vizio. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità del controricorso per tardivo deposito oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, senza però statuire sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché la procura speciale per il giudizio di cassazione non era validamente conferita né regolarmente depositata nel termine di legge: quella in calce al ricorso non era firmata né autenticata, quella allegata separatamente proveniva da un soggetto diverso dal legale rappresentante della società ricorrente, e il successivo deposito in memoria non è idoneo a sanare l’improcedibilità. La Corte ha anche rilevato che il controricorso era stato depositato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. nella formulazione applicabile, ma senza provvedere sulle spese per tale ragione. È stato disposto l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.
Disposizione posta a fondamento della revocatoria del pagamento eseguito in sede esecutiva, ritenuto dalla corte di merito un meccanismo satisfattorio anomalo rientrante nella previsione
Richiamato per il rispetto dei termini a comparire nel giudizio di primo grado
Richiamato con riferimento alla necessità di assegnare un nuovo termine in caso di mancata comparizione del convenuto alla prima udienza dopo vizio della vocatio in ius
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro della dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
Indicato come vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge
Invocato per contestare la condanna alle spese
Invocato per contestare la regolazione delle spese di lite
Norma sulla improcedibilità del ricorso per cassazione in caso di mancato deposito della procura speciale nei termini
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sanabilità del vizio della procura
Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di sanatoria del difetto di procura
Richiamato in relazione alla memoria depositata in sede camerale
Disposizione applicata per dichiarare tardivo il controricorso depositato oltre quaranta giorni dalla notifica del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancata produzione, nel termine di legge, di una valida procura speciale comporta improcedibilità del ricorso; il vizio non è sanabile con un successivo deposito della procura, anche se si allega un malfunzionamento tecnico.
- La procura speciale deve risultare validamente conferita dal soggetto legittimato e deve essere idoneamente sottoscritta o autenticata: un mandato proveniente da soggetto diverso dal rappresentante della parte è inefficace ai fini del giudizio di legittimità.
- La sanatoria ex post non può operare quando il documento depositato nei termini non consenta di ricavare la sussistenza del requisito richiesto a pena di improcedibilità.
- Il pagamento eseguito nell’ambito di una procedura esecutiva può essere sussunto, secondo la decisione di merito confermata in diritto, tra gli atti revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. se presenta i caratteri di un meccanismo satisfattorio anomalo.
- Il controricorso in cassazione deve essere depositato entro il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.; il solo fatto che sia stato notificato tempestivamente non impedisce la declaratoria di tardività se il deposito è oltre termine.
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