Cassazione Penale, Sentenza n. 43096/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze dell'08/07/2021 che aveva accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione e liquidato a ciascuno dei resistenti la somma di 29.987,98 euro. Il Ministero deduceva inosservanza o errata applicazione degli artt. 314 e ss. c.p.p. e censurava la motivazione della Corte d'Appello per non aver verificato se le dichiarazioni rese dagli indagati fossero state ritenute credibili dal giudice della cautela e sinergiche con l'adozione della custodia cautelare, nonché per non aver valutato altre risultanze investigative (riconoscimenti delle persone offese e dichiarazioni del cameriere) che, se considerate, avrebbero giustificato la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi del MEF: il giudice della riparazione ha correttamente valutato che non era emersa alcuna condotta colposa dei detenuti idonea ad aver indotto in errore il giudice della cautela e che, all'esito del dibattimento, non risultavano elementi probatori che reversamente giustificassero la custodia (le dichiarazioni delle persone offese non furono utilizzate in dibattimento e un teste ridimensionò le proprie affermazioni). La Corte ha quindi confermato l'accoglimento della domanda di riparazione e ha condannato il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 e ss. cod. proc. pen.
Norme che disciplinano la riparazione per ingiusta detenzione; il Ministero ha invocato la loro applicazione contestando la decisione di riparazione, ma la Corte ha ritenuto la valutazione del giudice della riparazione conforme alle previsioni e ai criteri di legge.
Norma che disciplina le conclusioni del Pubblico Ministero davanti alla Corte di Cassazione; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni ex art.611 chiedendo l'annullamento con rinvio.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria); la Corte ha applicato tale disposizione condannando il Ministero alle spese e alla sanzione di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in riferimento all'ipotesi di "inammissibilità incolpevole"; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non ricorresse tale ipotesi.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. Un. n. 34559/2002 e segnalate)
Principio secondo cui anche l'amministrazione statale può essere condannata alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato tale orientamento nel condannare il Ministero.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il centro dell'accertamento è se il detenuto abbia tenuto un comportamento colposo che abbia effettivamente indotto in errore il giudice della cautela: non si tratta di un nuovo grado di apprezzamento pieno della colpevolezza penale.
- Non è ammissibile nel processo di riparazione riesaminare valutazioni probatorie che sono state espressamente escluse o ridimensionate nella sentenza di proscioglimento: gli elementi esclusi dal dibattimento o la perdita di efficacia probatoria di dichiarazioni non possono essere automaticamente riutilizzati per negare l'indennizzo.
- La credibilità delle dichiarazioni degli indagati, se già risultate coerenti e compatibili con elementi di prova verificabili (es. presenza in un luogo indicato), può rafforzare la richiesta di riparazione; viceversa l'esistenza di una condotta che abbia volontariamente condotto in errore l'autorità valutante può farne precludere l'indennizzo.
- Le amministrazioni pubbliche che propongono ricorso devono indicare motivi rilevanti e specifici per contrastare la decisione di riparazione: mere argomentazioni generiche sulla gravità degli elementi probatori non sono sufficienti quando il giudice della riparazione abbia motivato la mancata responsabilità colposa del detenuto.
- In caso di ricorso inammissibile promosso dall'Amministrazione, la Corte può condannare l'Amministrazione stessa al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, conformemente all'orientamento giurisprudenziale che non esclude la responsabilità processuale dello Stato.
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