Sentenza n. 682/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, mediante pagamento, della sentenza n. 398/2024 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 398/2024 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 18 febbraio 2025, deducendo il mancato pagamento della somma riconosciuta a suo credito nei confronti dell'Amministrazione. Nelle more del giudizio di ottemperanza, la somma è stata integralmente pagata. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sul presupposto che il pagamento fosse intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa creditoria oggetto del giudizio risultava soddisfatta mediante pagamento in pendenza del giudizio di ottemperanza. In applicazione della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese di lite, mentre l'altra metà è stata dichiarata non ripetibile, tenuto conto della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero. La quota ripetibile è stata liquidata in 400 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa creditoria risultante dal giudicato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese di lite, anche se il giudizio si conclude senza una pronuncia di merito sull'esecuzione del giudicato.
- La definizione amministrativa della controversia e la mancata costituzione dell'Amministrazione possono giustificare la dichiarazione di non ripetibilità di una parte delle spese, ferma la condanna al rimborso della quota restante secondo soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →