Cassazione Penale, Ordinanza n. 21377/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità per truffa aggravata e aveva applicato recidiva, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per truffa aggravata. I motivi dedotti erano sei: 1) insussistenza di artifici e raggiri integrativi del reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio; 4) insussistenza della recidiva; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 6) mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione puntuale; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta e che la Corte di merito aveva motivato in modo congruo sull'entità del fatto e sulle modalità della condotta; ha ritenuto il terzo motivo non deducibile in sede di legittimità e comunque infondato perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; ha ritenuto il quarto motivo non consentito e infondato, poiché la recidiva era stata valutata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; ha ritenuto il quinto motivo parimenti non consentito e infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente; ha infine ritenuto il sesto motivo manifestamente infondato, essendo stata correttamente valorizzata una precedente condanna a pena superiore a due anni ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
richiamato quale base della contestazione di truffa aggravata; il motivo volto a negare artifici e raggiri è stato ritenuto non specifico perché meramente riproduttivo delle doglianze di merito già disattese.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete della fattispecie; il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento e può limitarsi agli elementi ritenuti rilevanti.
criterio di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto, della recidiva e della commisurazione della pena; la valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito se congruamente motivata.
richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro della graduazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
richiamato implicitamente per la sospensione condizionale della pena; il diniego è stato ritenuto legittimo in ragione della precedente condanna a pena superiore a due anni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito; il motivo deve confrontarsi in modo argomentato con la motivazione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi astrattamente rilevanti, ma deve indicare quelli decisivi e motivare in modo non meramente assertivo.
- La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- La valutazione della recidiva richiede un esame in concreto del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, per verificare se la pregressa condotta denoti una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno; non basta il solo richiamo alla gravità dei fatti o al decorso del tempo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente ogni dato favorevole dedotto dalle parti.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di elementi ostativi logicamente valorizzati dal giudice di merito, come la pregressa condanna a pena superiore al limite rilevante.
- rami":["Delitti contro il patrimonio","Parte generale"],"materie":["Truffa","Circostanze del reato","Pena e commisurazione"],"sottomaterie":["Truffa aggravata"],"istituti_giuridici":["Particolare tenuità del fatto","Recidiva"] ,
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