Cassazione Penale, Sentenza n. 23796/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scarci ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari, contestando (1) la mancanza di gravi indizi rispetto al reato di associazione mafiosa (capo 1, art. 416-bis) e lamentando la mancata valutazione di elementi difensivi quali denunce del ricorrente, la posteriorità di colloqui ritenuti direttivi e la presunta estraneità rispetto ad iniziative illecite (es. vicenda Bianco, danneggiamento reti Gagliandro, legittimità della cooperativa Nereide); (2) l'assenza di gravità indiziaria rispetto ai reati del capo 61 (artt. 110, 416-bis, 513-bis) in quanto il ricorrente sarebbe estraneo a condotte violente o minacciose; (3) l'assenza delle esigenze cautelari, dato il tempo trascorso dalle condotte, l'incensuratezza e la posizione marginale del ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo generico e volto a una rivalutazione dei fatti già accuratamente esaminati dall'ordinanza impugnata. Il giudice ha confermato la sussistenza di gravi indizi di associazione mafiosa in relazione alla confederazione Scarcia/Scarci, valorizzando elementi quali: il ruolo di vertice del ricorrente nella cooperativa Nereide e la sua operatività in collegamento con l'esponente apicale Andrea Scarci; la riunione del 2/9/2023 con i paranzini come prova sintomatica della partecipazione all'imposizione delle regole di accesso alla pesca; il ritrovamento di 13 kg di esplosivo nello stabilimento riconducibile alla famiglia e il comportamento omertoso delle vittime. Ha ritenuto insuperabili le presunzioni cautelari, anche per la contemporaneità e la gravità delle condotte contestate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come applicabile alla 'confederazione mafiosa' Scarcia/Scarci; la partecipazione e la direzione formale di una cooperativa usata come veste formale per il programma illecito e la partecipazione a incontri organizzativi sono state ritenute indizi gravi di appartenenza associativa.
Richiamata come norma sul concorso di persone nei reati contestati; la Corte ha ritenuto che le condotte collettive e le direttive tra i membri integrino il concorso richiesto.
Richiamata tra i reati oggetto del capo 61; la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di atti violenti diretti da parte del ricorrente, la partecipazione organizzativa e le condotte intimidatorie del consorzio possano integrare il quadro indiziario.
Massime di principio
- La mera contestazione difensiva di marginalità o di mancata violenza personale non è sufficiente a escludere la gravità indiziaria quando sussistono elementi concreti di direzione, partecipazione o gestione di strutture (es. cooperative) utilizzate come copertura per attività illecite.
- La partecipazione a riunioni organizzative finalizzate al controllo di un settore economico (qui: pesca) e il collegamento con esponenti apicali, anche se mediato da direttive ricevute da detenuti, può costituire un indizio grave di associazione mafiosa se inserito in un contesto di altri elementi (es. materiale pericoloso rinvenuto, omertà, gestione monopolistica).
- Per contrastare efficacemente misure cautelari in casi di presunta associazione mafiosa è necessario proporre elementi probatori concreti e specifici che incidano sulle valutazioni fattuali del giudice (documentazione che dimostri l'attività lecita, prove della distinzione operativa dalla struttura centrale, testimonianze credibili che smentiscano la partecipazione o la direzione).
- La temporalità delle condotte e l'assenza di precedenti possono ridurre il peso cautelare, ma risultano meno incisive quando l'attualità del sodalizio e la posizione apicale del soggetto rendono fondato il pericolo di reiterazione o di ingerenza sull'indagine.
- Le impugnative che si limitano a dedurre genericamente errori di valutazione dei fatti rischiano il rigetto: il giudice di legittimità tende a non sostituirsi al giudice di merito se la motivazione impugnata è articolata e supportata da elementi indiziari.
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