Cassazione Penale, Ordinanza n. 30934/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello ha confermato la condanna di primo grado di due imputati per i reati di furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. In cassazione, tramite difensore, entrambi hanno proposto separati ricorsi deducendo un unico motivo: hanno contestato il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, lamentando in sostanza la graduazione del trattamento sanzionatorio e la misura della pena inflitta. La Corte ha ritenuto la doglianza volta a ottenere una nuova valutazione di merito della pena e del bilanciamento, non consentita in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, anche solo in relazione ad alcuni criteri dell'art. 133 c.p., senza necessità di un'analitica esposizione di tutti i parametri. Ha inoltre ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e che non può essere chiesta in cassazione una nuova valutazione di congruità, salvo arbitrarietà o manifesta illogicità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per cui gli imputati erano stati condannati in primo e secondo grado
norma incriminatrice richiamata come ulteriore reato contestato e confermato in appello
richiamato come parametro di valutazione della gravità del fatto e della graduazione della pena, utilizzabile dal giudice di merito nella motivazione del bilanciamento e della commisurazione
richiamato insieme all'art. 133 c.p. come base della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini della legittimità della motivazione sulla pena non è richiesta un'analitica confutazione di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente che la decisione sia coerente con alcuni dei criteri normativi rilevanti.
- La doglianza che in cassazione mira a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile, salvo che la determinazione sanzionatoria risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, se disposta dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30844/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30845/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30846/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30848/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30850/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30851/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →