Cassazione Penale, Sentenza n. 10630/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, poiché il procedimento nei confronti del ricorrente è stato archiviato. Per tale ragione la Corte non è entrata nel merito delle censure relative alla motivazione del sequestro e non hanno avuto applicazione le statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen., stante la causa sopravvenuta di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio dei telefoni cellulari dell'indagato. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione sulla sussistenza dell'astratta configurabilità dei reati (individuati negli artt. 326, 378, 416‑bis, comma 1 c.p.) e sulle esigenze cautelari, nonché mancanza di valutazione della pertinenzialità e dell'adeguatezza del vincolo rispetto ai dispositivi sequestrati. Contestava inoltre l'uso meramente generico di una annotazione di polizia giudiziaria, senza indicazione del soggetto informatore, delle modalità o dell'oggetto della segnalazione, e denunciava il carattere esplorativo del sequestro.
Norme richiamate
Codice penale, artt.
326, 378, 416‑bis, comma 1
Si tratta dei reati per i quali era stato disposto il sequestro probatorio; la Corte di legittimità, tuttavia, non ha esaminato la fondatezza delle censure sulla configurabilità astratta dei reati perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta archiviazione.
Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020)
La trattazione scritta del procedimento è stata disposta ai sensi di questa norma; la Corte ha preso in considerazione le conclusioni scritte del Procuratore generale in mancanza di richiesta di discussione orale.
Codice di procedura penale, art. 616
La Corte ha ritenuto che, in presenza di inammissibilità dovuta a sopravvenuta archiviazione, non conseguono le statuizioni previste da tale articolo; cioè non si applicano le relative conseguenze processuali in ragione della causa sopravvenuta di inammissibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta archiviazione del procedimento estingue l'interesse all'impugnazione contro provvedimenti strumentali (es. sequestri) e può determinare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse.
- Quando si impugna un sequestro probatorio è necessario che l'atto motivi in modo specifico e collegato: l'astratta configurabilità del reato, le concrete esigenze investigative o cautelari, e la pertinenzialità/adeguatezza degli oggetti sequestrati rispetto al reato ipotizzato.
- Il mero richiamo a generiche annotazioni di polizia giudiziaria, senza indicazione del soggetto che ha fornito la notizia, delle modalità e dell'oggetto dell'informazione, è insufficiente a giustificare il sequestro probatorio.
- La qualificazione del sequestro come "esplorativo" è una censura rilevante: il giudice deve evitare misure che abbiano carattere esplorativo e deve motivare specificamente il nesso tra strumenti sequestrati e fatto criminoso.
- Se l'interesse dell'impugnante viene meno per sopravvenuti eventi (es. archiviazione), le questioni procedurali o di merito non vengono, di regola, esaminate dalla Corte e non si applicano alcune conseguenze previste per i ricorsi valutati nel merito.
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