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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16805/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, e che esse riproducessero questioni già adeguatamente scrutinare e disattese in appello. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Le censure investivano: la conferma della responsabilità penale; l'applicazione della recidiva; il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura delle risultanze istruttorie, già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base di uno dei reati contestati; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice posta a base dell'altro reato contestato; anche su tale profilo la Corte non svolge un esame di merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di vizi di diritto, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti già operata dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo meramente reiterativo motivi già esaminati e disattesi dai giudici di merito con argomentazione non manifestamente illogica o giuridicamente errata.
  • Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, comprese quelle sulla recidiva e sul bilanciamento con le attenuanti generiche, non possono essere accolte in cassazione se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito senza evidenziare specifici vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della provaRecidiva

Testo integrale

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