Cassazione Civile, Ordinanza n. 04080/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un lavoratore, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli da una società. Il Tribunale di Milano, adito in primo grado, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli, come giudice del lavoro, ritenendo che non fosse dimostrato né il luogo di insorgenza del rapporto, né una dipendenza aziendale idonea a radicare il foro milanese; ha inoltre rilevato che il lavoratore aveva sempre operato presso cantieri situati nell’area industriale della provincia di Siracusa, ma senza prova della consistenza organizzativa di tali luoghi. Il lavoratore ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo, in via principale, che il foro di Milano fosse competente perché la società vi avrebbe mantenuto una dipendenza operativa almeno fino al 31 marzo 2025; in via subordinata, ha dedotto che la competenza spettasse al Tribunale di Siracusa, poiché la prestazione sarebbe stata svolta stabilmente presso cantieri nell’area industriale siracusana fino alla cessazione del rapporto. La società ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso, indicando alternativamente Napoli o Siracusa come fori competenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva declinato la competenza territoriale. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la mera esistenza di una dipendenza operativa a Milano potesse radicare il foro speciale, poiché l’art. 413 c.p.c. richiede che il lavoratore sia addetto a quella dipendenza o vi presti la propria opera al momento della cessazione del rapporto. Ha inoltre escluso la competenza di Siracusa, perché il ricorrente aveva indicato solo cantieri nell’area industriale siracusana, senza allegare in modo specifico l’esistenza di una dipendenza aziendale, né che quei cantieri fossero riconducibili alla datrice di lavoro o costituissero un nucleo organizzato di beni. La Corte ha quindi dichiarato competente il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro; spese rinviate al definitivo e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La competenza territoriale nelle controversie di lavoro si determina alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello in cui si trova l’azienda, oppure presso una dipendenza aziendale alla quale il lavoratore sia addetto o presso la quale prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto. Il mero luogo di svolgimento della prestazione non basta, se non coincide con una dipendenza aziendale in senso tecnico.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il foro della dipendenza aziendale non coincide con qualsiasi luogo in cui il lavoratore abbia materialmente prestato attività, ma richiede un nucleo organizzato di beni riferibile al datore di lavoro.
- Per radicare la competenza territoriale sulla dipendenza aziendale è necessario allegare e provare che il lavoratore vi fosse addetto oppure vi prestasse la propria opera al momento della cessazione del rapporto.
- La mera esistenza di una sede operativa o di cantieri in un determinato luogo non è sufficiente, se non è dimostrata la loro riconducibilità alla struttura organizzativa del datore di lavoro e la loro qualificabilità come dipendenza aziendale.
- Quando il ricorrente contesti la competenza territoriale, non basta evocare in astratto un diverso foro: occorre indicare specificamente i fatti costitutivi del criterio di competenza invocato.
Come è indicizzato
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