Cassazione Penale, Ordinanza n. 20829/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione lamentando, da un lato, la mancata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, dall'altro, il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il primo motivo era generico e di merito, in quanto si limitava a contrapporre una diversa lettura della vicenda rispetto a quella già motivatamente svolta dai giudici di merito; il secondo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità, poiché la valutazione sulle attenuanti generiche è apprezzamento di fatto del giudice del merito, sindacabile solo per mancanza, illogicità o arbitrarietà della motivazione, profili non ravvisati nel richiamo alla gravità della condotta e ai plurimi precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale
parametro per la valutazione discrezionale delle attenuanti generiche, richiamabile anche per relationem
richiamato solo in relazione alla dedotta particolare tenuità del fatto, la cui esclusione è stata contestata dal ricorrente
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per la regola sulla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, subordinata all'assenza di colpa del ricorrente
Massime di principio
- La deduzione della particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione quando si risolva in una mera contestazione della valutazione di merito compiuta con motivazione non illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione indica, anche sinteticamente o per relationem, gli elementi ritenuti prevalenti tra quelli dell'art. 133 c.p.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è immune da censure di legittimità quando faccia riferimento a dati concreti quali la gravità della condotta e i precedenti penali dell'imputato, salvo che sia arbitraria, contraddittoria o meramente apparente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa del ricorrente, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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