Cassazione Civile, Ordinanza n. 11750/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudice di pace di Torino aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta avverso il decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza, ma il ricorso non era corredato da procura speciale valida per il giudizio di legittimità, poiché la procura risultava rilasciata in via preventiva e a margine dell'atto di primo grado. Inoltre il ricorso era stato indirizzato e notificato al Ministero dell'interno, mentre l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'autorità che aveva emanato il decreto di espulsione. La Corte ha rilevato anche l'omessa esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e la mancata specifica censura della ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, che aveva negato la rimessione in termini sul rilievo che il ricorso introduttivo era stato tradotto in arabo, lingua scelta dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una pluralità di ragioni: difetto di procura speciale, erronea individuazione del contraddittore, mancanza dell'esposizione dei fatti di causa e assenza di una censura specifica e pertinente rispetto alla decisione impugnata. Non sono state liquidate spese, per assenza di attività difensiva dell'intimato, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento era esente.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione dei fatti di causa; la loro omissione comporta inammissibilità.
Il ricorso deve enunciare motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, con contestazione della ratio decidendi.
Massime di principio
- La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere validamente rilasciata in via preventiva rispetto al provvedimento da impugnare, poiché la specialità richiede il riferimento espresso al giudizio di legittimità sulla base della decisione concreta da impugnare.
- Nel ricorso per cassazione avverso un provvedimento emesso all'esito dell'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, il contraddittore deve essere individuato nell'autorità che ha emanato il decreto impugnato; l'erronea evocazione del Ministero dell'interno determina inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene l'esposizione dei fatti di causa e se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
- I motivi di ricorso devono possedere specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; la critica generica o non calibrata sulla motivazione decisoria non consente il sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11619/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11623/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11624/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11627/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11629/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11631/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →