Ordinanza n. 2465/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 242 del 17 aprile 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva accolto la domanda cautelare contro un ordine di ripristino urbanistico relativo allo spazio destinato a parcheggio
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva sospeso l'efficacia dell'ordine di ripristino impugnato dalla società proprietaria del locale ove si svolge un'attività di pizzeria. Dal testo emerge che l'ordine concerne esclusivamente profili urbanistici, e non commerciali, dell'attività. Esso è diretto al recupero dello spazio destinato a parcheggio, qualificato come standard urbanistico obbligatorio dalla disciplina comunale e specificamente previsto nelle SCIA succedutesi nel tempo, senza comportare la chiusura del locale. L'appello ha contestato, in sede cautelare, la valutazione favorevole compiuta dal TAR sulla domanda di sospensione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Veneto, ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto le censure dell'appellante suscettibili di favorevole esame allo stato degli atti, valorizzando la natura esclusivamente urbanistica dell'ordine, la sua finalità di recupero dello spazio a parcheggio quale standard obbligatorio e già tipizzato nelle SCIA, nonché il fatto che la misura non determina la chiusura dell'esercizio. Nel bilanciamento cautelare ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico al mantenimento di un più elevato livello di sicurezza stradale e all'ordinata viabilità. È stata confermata la data dell'udienza pubblica fissata per gennaio 2027; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare; sulla base di tale rimedio il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare del TAR e ha rigettato la domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l'ordinanza del giudice di primo grado può essere riformata quando le censure dell'appellante risultino suscettibili di favorevole esame allo stato degli atti e il bilanciamento degli interessi evidenzi la prevalenza dell'interesse pubblico.
- Un ordine di ripristino limitato ai profili urbanistici e volto al recupero di uno spazio destinato a parcheggio quale standard urbanistico obbligatorio non equivale, per ciò solo, alla chiusura dell'attività commerciale esercitata nel locale.
- Nel bilanciamento cautelare può prevalere l'interesse pubblico alla sicurezza stradale e all'ordinata viabilità rispetto all'interesse privato alla conservazione dell'utilizzo di uno spazio urbanisticamente destinato a parcheggio.
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