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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32458/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente e sottoscritto il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/11/2024. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era inammissibile in via originaria perché presentato senza il ministero difensivo imposto dall'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. La Corte ha aggiunto che tale vizio impediva la valida instaurazione del rapporto di impugnazione e che, a prescindere da ciò, i motivi apparivano anche generici.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    come modificato dalla legge 103 del 2017

    il ricorso per cassazione deve essere proposto e sottoscritto da un difensore abilitato; la proposizione personale dell'imputato determina inammissibilità originaria e impedisce la valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

  • legge n. 103 del 2017

    viene richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che ha rafforzato il requisito del ministero difensivo nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere proposto e sottoscritto dal difensore abilitato; il ricorso presentato personalmente dall'imputato è inammissibile in radice.
  • La mancanza del requisito di validità soggettiva del ricorso impedisce la formazione del rapporto di impugnazione e consente la declaratoria di inammissibilità de plano.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali originarie, la Corte può prescindere dall'esame del merito dei motivi, anche se questi risultano ulteriormente generici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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