Cassazione Civile, Ordinanza n. 00246/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia rituale depositata con istanza congiunta dalle parti, ritenendola conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il giudizio trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato il ricorrente a corrispondere alla controparte gli interessi al tasso contrattuale di mora dal 31 marzo 2006 sino all’effettivo pagamento. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso tale decisione. Prima dell’udienza, però, i difensori delle parti hanno depositato un’istanza congiunta di estinzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese, formalmente qualificabile come rinuncia rituale al ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata considerata rituale perché conforme alle condizioni previste dalla norma.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione
In presenza di rinuncia rituale, la Corte ha escluso la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando le parti depositano una rinuncia al ricorso che soddisfa i requisiti di legge, la Corte di cassazione deve dichiarare l’estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di impugnazione.
- La rinuncia rituale al ricorso produce l’estinzione del giudizio di legittimità e impedisce una decisione sul merito della controversia.
- Se il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia rituale, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
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