Cassazione Penale, Ordinanza n. 01825/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
I ricorsi, proposti nell'interesse di tre imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, investivano sia il giudizio di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio. In particolare, il primo e il secondo motivo del ricorso di uno degli imputati, nonché il primo motivo dei ricorsi degli altri due, contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, deducendo in sostanza l'assenza o l'inadeguatezza dei riscontri alle intercettazioni e alle dichiarazioni del coimputato. Gli ulteriori motivi contestavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, ma la Corte li ha ritenuti generici e meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla responsabilità e sulla valutazione delle prove, osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente richiamando i riscontri al contenuto delle intercettazioni e alle dichiarazioni del coimputato, anche tramite la ricostruzione probatoria contenuta nella sentenza di primo grado. Ha inoltre reputato generiche le doglianze sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, perché già specificamente vagliate e disattese con argomenti logici e giuridici immuni da vizi. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, richiamando il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata, sono inammissibili o manifestamente infondati.
- La valutazione di responsabilità penale è insindacabile in cassazione quando la sentenza impugnata risulti sorretta da motivazione adeguata e coerente, specie se fonda l'affermazione di colpevolezza su un compendio probatorio plurimo e reciprocamente riscontrato.
- Le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio devono contenere specifiche critiche alla motivazione del giudice di merito; in difetto, se si risolvono in formule generiche o meramente riproduttive, non superano il vaglio di ammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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