Ordinanza n. 2749/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune di Palermo all’ordine di eseguire la sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 3520/2023, già oggetto della sentenza di ottemperanza del TAR n. 204/2026
Esito
La controversia
La creditrice aveva promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 3520/2023. Con la sentenza n. 204 del 20 gennaio 2026 il TAR aveva ordinato al Comune di Palermo di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di persistente inadempimento, aveva nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega. In questa fase il commissario delegato, dopo aver attestato l’integrale esecuzione del giudicato, ha chiesto la liquidazione di un compenso di euro 421,59.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell’integrale esecuzione della sentenza n. 204/2026 e ha dichiarato esaurito l’incarico commissariale. Ha liquidato al commissario ad acta il compenso richiesto di euro 421,59, oltre accessori di legge se dovuti, ponendone definitivamente l’onere a carico del Comune di Palermo, da pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Il compenso è stato ritenuto proporzionato all’attività sostitutiva svolta e al valore economico dell’incarico: sulla somma complessiva di euro 6.191,29 riconosciuta e pagata alla creditrice, le tariffe applicabili determinavano una forbice da euro 280,78 a euro 562,38, entro la quale la richiesta corrispondeva sostanzialmente al valore medio.
Norme richiamate
artt. 49 e seguenti d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la liquidazione del compenso spettante agli ausiliari del giudice amministrativo è disciplinata dagli artt. 49 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e dal decreto ministeriale 30 maggio 2002;
Il compenso del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice amministrativo, è liquidato secondo la disciplina prevista dagli artt. 49 e seguenti del d.P.R. n. 115/2002 e dal decreto ministeriale 30 maggio 2002.
art. 2 decreto ministeriale 30 maggio 2002
Ritenuto che, avuto riguardo al contenuto patrimoniale dell’incarico, trovi applicazione l’art. 2 del citato decreto ministeriale, che prevede un onorario percentuale calcolato per scaglioni;
Per un incarico commissariale di contenuto patrimoniale, il compenso è determinato applicando l’onorario percentuale per scaglioni previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale 30 maggio 2002.
Massime di principio
- Il compenso del commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo è liquidato secondo la disciplina degli ausiliari del giudice prevista dagli artt. 49 e seguenti del d.P.R. n. 115/2002 e dal decreto ministeriale 30 maggio 2002.
- Quando l’incarico commissariale ha contenuto patrimoniale, il compenso è determinato applicando l’onorario percentuale per scaglioni previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale 30 maggio 2002; la liquidazione deve considerare il valore economico dell’incarico e la consistenza dell’attività sostitutiva effettivamente svolta.
Come è indicizzato
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