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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00471/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 9928/2022, sostituendo la condanna alle spese posta a carico dell'azienda sanitaria con la condanna della società ricorrente originaria a favore dell'azienda sanitaria. Ha inoltre precisato che non occorreva provvedere sulle spese del procedimento di correzione, per la natura amministrativa dello stesso.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'azienda sanitaria ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 9928/2022 della Corte di cassazione. In quel precedente provvedimento, la parte motiva aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società e aveva posto le spese a carico della parte soccombente; tuttavia, nel dispositivo era stata riportata una condanna alle spese a carico dell'azienda sanitaria, pur risultata vittoriosa. Il ricorso per correzione mirava quindi a riallineare il dispositivo alla motivazione, correggendo l'erronea individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 287-288 c.p.c.

    richiamati implicitamente come base del procedimento di correzione dell'errore materiale, pur non essendo riportati espressamente nel testo trascritto; la decisione tratta il procedimento come rimedio volto a rettificare una mera discrasia tra motivazione e dispositivo

  • art. 91 c.p.c.

    evocato nel riferimento al principio di soccombenza per la regolazione delle spese del giudizio definito con l'ordinanza corretta

  • Cass. n. 26236/2019

    richiamata per affermare che, in caso di evidente discrasia tra motivazione e dispositivo sulla condanna alle spese, prevale la motivazione quando essa esplicita chiaramente le ragioni della regolazione economica

  • Cass. n. 12184/2020

    richiamata per escludere la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, in ragione della sua natura amministrativa

  • Cass. n. 14/2016

    richiamata per il medesimo principio sull'assenza di una parte soccombente nel procedimento di correzione

  • Cass. n. 21213/2013

    richiamata per il medesimo principio sull'assenza di un regolamento delle spese del procedimento di correzione

Massime di principio

  • L'errore materiale è correggibile quando vi sia una mera mancata corrispondenza tra motivazione e dispositivo, senza bisogno di rimettere in discussione il contenuto decisorio sostanziale.
  • Quando la motivazione esplicita in modo univoco la regolazione delle spese e il dispositivo la riporta in modo difforme per errore, la correzione deve riallineare il dispositivo alla motivazione.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si procede, di regola, alla condanna alle spese del procedimento stesso, poiché esso ha natura amministrativa e non consente l'individuazione di una parte soccombente in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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