Cassazione Civile, Ordinanza n. 00471/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 9928/2022, sostituendo la condanna alle spese posta a carico dell'azienda sanitaria con la condanna della società ricorrente originaria a favore dell'azienda sanitaria. Ha inoltre precisato che non occorreva provvedere sulle spese del procedimento di correzione, per la natura amministrativa dello stesso.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'azienda sanitaria ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 9928/2022 della Corte di cassazione. In quel precedente provvedimento, la parte motiva aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società e aveva posto le spese a carico della parte soccombente; tuttavia, nel dispositivo era stata riportata una condanna alle spese a carico dell'azienda sanitaria, pur risultata vittoriosa. Il ricorso per correzione mirava quindi a riallineare il dispositivo alla motivazione, correggendo l'erronea individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese.
Norme richiamate
richiamati implicitamente come base del procedimento di correzione dell'errore materiale, pur non essendo riportati espressamente nel testo trascritto; la decisione tratta il procedimento come rimedio volto a rettificare una mera discrasia tra motivazione e dispositivo
evocato nel riferimento al principio di soccombenza per la regolazione delle spese del giudizio definito con l'ordinanza corretta
Cass. n. 26236/2019
richiamata per affermare che, in caso di evidente discrasia tra motivazione e dispositivo sulla condanna alle spese, prevale la motivazione quando essa esplicita chiaramente le ragioni della regolazione economica
Cass. n. 12184/2020
richiamata per escludere la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, in ragione della sua natura amministrativa
Cass. n. 14/2016
richiamata per il medesimo principio sull'assenza di una parte soccombente nel procedimento di correzione
Cass. n. 21213/2013
richiamata per il medesimo principio sull'assenza di un regolamento delle spese del procedimento di correzione
Massime di principio
- L'errore materiale è correggibile quando vi sia una mera mancata corrispondenza tra motivazione e dispositivo, senza bisogno di rimettere in discussione il contenuto decisorio sostanziale.
- Quando la motivazione esplicita in modo univoco la regolazione delle spese e il dispositivo la riporta in modo difforme per errore, la correzione deve riallineare il dispositivo alla motivazione.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si procede, di regola, alla condanna alle spese del procedimento stesso, poiché esso ha natura amministrativa e non consente l'individuazione di una parte soccombente in senso proprio.
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