Ordinanza n. 1738/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento impugnato della la sanzione disciplinare della deplorazione, contraddistinta con il codice alfanumerico 333/SAA/I/94196 ed irrogata in data 17 ottobre 2025,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della deplorazione irrogata per la pubblicazione su WhatsApp di frasi ritenute non consone e critiche nei confronti del Capo della Polizia
Esito
La controversia
Il ricorrente, in servizio presso uffici della Polizia di Stato situati a Firenze, ha impugnato la sanzione disciplinare della deplorazione, deducendo l'illegittimità dell'atto e chiedendone anche la sospensione cautelare. L'ordinanza non esamina i motivi sostanziali relativi alla condotta disciplinare. Il collegio ha rilevato d'ufficio una possibile incompetenza territoriale del TAR Lazio, poiché, nelle controversie in materia di pubblico impiego, la competenza inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente; nel caso concreto, la sede di servizio risulta essere a Firenze, territorio ricompreso nella competenza del TAR Toscana.
La decisione
Il collegio non ha definito il ricorso né ha deciso la domanda cautelare o i motivi di merito. Ha segnalato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla competenza territoriale del TAR Lazio, richiamando l'art. 13, commi 2 e 4-bis, c.p.a. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione della competenza territoriale e ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 14 aprile 2026.
Norme richiamate
la competenza territoriale inderogabile del Tar "nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio" del dipendente
Nelle controversie in materia di pubblico impiego, la competenza territoriale è inderogabile e spetta al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente.
detta competenza attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti "tranne che si tratti di atti normativi o generali per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza"
La competenza territoriale determinata dalla sede di servizio si estende anche agli atti presupposti, salvo gli atti normativi o generali, soggetti agli ordinari criteri di competenza.
Quando emerge una questione rilevata d'ufficio potenzialmente decisiva, il giudice assegna alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione prima di decidere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento dei dati identificativi per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolari ai fini dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al pubblico impiego, la competenza territoriale del TAR è inderogabile e si individua in base alla sede di servizio del dipendente al momento rilevante secondo la disciplina processuale applicabile.
- La competenza territoriale determinata dalla sede di servizio attrae anche quella relativa agli atti presupposti, fatta eccezione per gli atti normativi o generali, per i quali restano applicabili gli ordinari criteri di competenza.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile questione decisiva di competenza, prima di pronunciarsi deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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