Sentenza n. 5210/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (numero gara 8385135); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa”; - ove occorre possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022; - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022, del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022, del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022; - ove occorrer possa, della Determinazione n- G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali; - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti; - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022, del verbale n. 2 del 16 giugno 2022, del verbale n. 3 del 28 giugno 2022, del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati; - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali; - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022; - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando, del disciplinare, del capitolato tecnico; - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS, soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Leonardo servizi e lavori “società cooperativa consortile stabile” il 15.4.2025: oltre degli atti sopra impugnati, anche: - del verbale del RUP del 26.2.2025 (doc. 23 - verbale RUP del 26.2.2025) relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CNS che, restituendo esito positivo, hanno consentito di attribuire efficacia all’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Leonardo servizi e lavori “società cooperativa consortile stabile” il 9.12.2025: - della pec del 29/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 29/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del Servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025”; - della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento; - di tutti gli altri atti connessi, collegati, conseguenti anche non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuova aggiudicazione del lotto 1 della gara centralizzata per il servizio CUP, disposta dopo la rivalutazione del criterio relativo al responsabile di commessa, nonché gli atti presupposti e le successive verifiche dei requisiti dell’aggiudicatario
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nuova aggiudicazione del lotto 1, il verbale della Commissione del 19 novembre 2024 e gli ulteriori atti di gara, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro o la rinnovazione della gara. Ha dedotto, in primo luogo, che una consorziata esecutrice dell’RTI aggiudicatario sarebbe stata priva della regolarità contributiva e che l’aggiudicatario avrebbe reso dichiarazioni false o reticenti, con violazione dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e difetto di istruttoria. La stessa censura è stata riproposta con motivi aggiunti contro il verbale del RUP del 26 febbraio 2025, sostenendo che la verifica dei requisiti fosse stata svolta sulla base dei soli DURC, senza considerare un accertamento INPS relativo a omissioni contributive risalenti al 2018-2019 e senza assicurare la continuità del possesso del requisito. In secondo luogo, la ricorrente ha lamentato l’omessa rinnovazione delle verifiche sui requisiti dell’aggiudicatario. In terzo luogo, ha sostenuto che la mandataria dell’RTI avrebbe dovuto essere esclusa per gravi illeciti professionali, rappresentati da una rilevante penale contrattuale applicata da un’ASL e da vicende penali connesse al fallimento di una consorziata esecutrice, nonché per omessa informazione alla stazione appaltante. Infine, ha contestato la nuova valutazione della Commissione sul criterio premiale relativo al responsabile di commessa, ritenendo che l’offerta dell’aggiudicatario non individuasse una figura concretamente valutabile e che il punteggio attribuito fosse comunque manifestamente illogico e sproporzionato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Azienda ospedaliera, rilevando che, pur non essendo necessariamente destinataria della notifica obbligatoria del ricorso, l’amministrazione destinata ad avvalersi della gara non è totalmente estranea al rapporto e può ricevere la notificazione quale mera litis denuntiatio. La censura originaria relativa alla regolarità contributiva della consorziata esecutrice è stata dichiarata inammissibile perché coperta dal giudicato formatosi sui precedenti giudizi, nei quali la questione era stata esaminata e definitivamente esclusa. Le analoghe censure rivolte al successivo verbale del RUP sono state invece esaminate nel merito e respinte: i ripetuti DURC positivi, aventi natura di atti di certificazione o attestazione assistiti da pubblica fede, si impongono alla stazione appaltante e la esonerano da ulteriori autonome verifiche sulla regolarità contributiva. Il motivo relativo all’omessa nuova verifica dei requisiti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la verifica era stata effettuata nel corso del giudizio. Le censure sui gravi illeciti professionali sono state ritenute infondate. Il TAR ha richiamato i principi dell’Adunanza plenaria n. 16/2020: la falsità o omissione informativa riconducibile all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), non determina automaticamente l’esclusione, mentre la lett. f-bis) riguarda le dichiarazioni obiettivamente false e non la mera reticenza; l’omissione rileva solo in presenza di un obbligo dichiarativo previsto dalla legge o dalla lex specialis. Il giudizio sull’affidabilità professionale è ampiamente discrezionale e il sindacato giudiziale è limitato alla verifica della non manifesta illogicità, abnormità o contraddittorietà. Nel caso concreto, il RUP aveva motivatamente valutato la penale applicata dall’ASL, considerando il diverso oggetto del contratto, la natura dell’inadempimento e le contestazioni tecniche dell’operatore; aveva inoltre considerato, con riguardo alla vicenda della consorziata esecutrice, la diversa soggettività dell’esecutore, la pendenza del giudizio e le misure correttive adottate. Tali valutazioni non sono risultate manifestamente illogiche. È stata infine respinta la censura sulla rivalutazione del criterio relativo al responsabile di commessa. Il Consiglio di Stato aveva imposto una nuova valutazione, non l’automatica esclusione o decurtazione del punteggio, riconoscendo che l’offerta dell’aggiudicatario indicava comunque profili professionali concretamente destinabili al ruolo. Il criterio era unitario e riguardava complessivamente esperienza e competenze, da valutare in modo alternativo o cumulativo; non era quindi necessario che entrambi gli elementi fossero autonomamente soddisfatti per attribuire il punteggio massimo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore della Regione Lazio e del Consorzio aggiudicatario, liquidate in euro 3.000,00 ciascuno, oltre oneri di legge; sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni.
Norme richiamate
art. 80 d.lgs. 50/2016
Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità …
La regolarità contributiva e le cause di esclusione sono valutate secondo le specifiche ipotesi previste dalla norma; il grave illecito professionale richiede una valutazione concreta dell’integrità e affidabilità dell’operatore, senza automatismi espulsivi per le mere omissioni informative.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
Le violazioni contributive rilevanti ai fini dell’esclusione sono quelle ostative al rilascio del DURC; il DURC positivo vincola la stazione appaltante quale certificazione della regolarità contributiva.
art. 80, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016
Le gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale rilevano ai fini espulsivi nei limiti in cui risultino definitivamente accertate e ostative al rilascio del DURC.
art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016
La falsità o l’omissione di informazioni rilevanti riconducibile a questa fattispecie impone una valutazione della stazione appaltante sull’integrità e affidabilità dell’operatore, ma non comporta automaticamente l’esclusione; l’obbligo informativo deve essere previsto dalla legge o dalla lex specialis.
art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016
Le vicende relative a precedenti inadempimenti contrattuali possono rilevare come grave illecito professionale, ma la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore deve essere apprezzata discrezionalmente dalla stazione appaltante con motivazione non manifestamente illogica.
art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016
La disposizione ha carattere residuale e si applica alle dichiarazioni o documentazioni obiettivamente false, senza margini di opinabilità, non alla mera reticenza o omissione informativa.
art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016
Gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia sociale e del lavoro; la rilevanza espulsiva delle violazioni contributive è collegata alle violazioni definitivamente accertate e ostative al rilascio del DURC.
Richiamato in relazione al precedente giudizio di ottemperanza, definito con reiezione; la nuova aggiudicazione non è stata ritenuta elusiva o violativa del giudicato.
Ha costituito il fondamento processuale dell’istanza di esibizione documentale accolta dal TAR con ordinanza istruttoria.
Massime di principio
- Il DURC positivo, quale atto di certificazione o attestazione assistito da pubblica fede, si impone alla stazione appaltante e la esonera da ulteriori autonome valutazioni sulla regolarità contributiva attestata, salvo contestazione nelle forme proprie degli atti fidefacienti.
- La questione relativa al possesso dei requisiti generali dell’aggiudicatario già esaminata con sentenza definitiva nei precedenti giudizi non può essere nuovamente dedotta contro la riedizione del potere limitata a un diverso segmento valutativo della gara, perché coperta dal giudicato.
- L’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente riconducibili a un grave illecito professionale non comporta automaticamente l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) o f-bis), dovendo la stazione appaltante svolgere una valutazione concreta sull’integrità e affidabilità dell’operatore; la lett. f-bis) riguarda le dichiarazioni obiettivamente false e non la mera reticenza.
- Gli obblighi informativi gravanti sui concorrenti nelle gare pubbliche devono essere previsti dalla legge o dalla lex specialis e riguardare informazioni ragionevolmente idonee a incidere sull’integrità o affidabilità dell’operatore, in applicazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e favor partecipationis.
- Il giudizio sui gravi illeciti professionali appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante e il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica dell’assenza di manifesta illogicità, abnormità, contraddittorietà o violazione di norme imperative.
- Quando il giudicato dispone la rivalutazione di un criterio tecnico-discrezionale, la stazione appaltante deve rinnovare la valutazione nei limiti conformativi stabiliti dal giudice, senza che derivi automaticamente l’esclusione del concorrente o la decurtazione integrale del punteggio; un criterio riferito unitariamente a esperienza e competenze può essere apprezzato considerando tali elementi in modo alternativo o cumulativo, se la lex specialis non impone una distinta ponderazione.
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