Cassazione Penale, Ordinanza n. 21055/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania, che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio rispetto alla condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Catania per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, contestando l'affermazione di responsabilità; dall'altro, lamentando la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva che tre ricorsi erano proposti contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. con motivi non consentiti, mentre il quarto ricorso esaminabile nel merito investiva valutazioni di fatto e di prova rimesse al giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Anastasi Rita, Ferro Vincenzo e Zagari Salvatore l'inammissibilità deriva dall'avere impugnato una sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. con censure estranee ai motivi deducibili in cassazione. Per Balsamo Stefano Mario, unico a non avere rinunciato ai motivi di appello, il ricorso è stato ritenuto comunque inammissibile perché diretto a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, sorrette da motivazione logica, completa e non manifestamente illogica. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come reato oggetto della condanna di merito; la Corte non rivede l'affermazione di responsabilità perché le censure attengono a fatti e prova, o sono comunque inammissibili nel perimetro del concordato in appello.
art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990
invocato dai ricorrenti per chiedere la diversa qualificazione delle condotte, ma la doglianza non viene accolta.
la sentenza di appello resa con concordato tra le parti delimita i motivi deducibili in cassazione; sono inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla formazione del consenso e sulla mancata verifica di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
richiamato come parametro rispetto al quale è inammissibile, nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure compatibili con il perimetro della decisione concordata; restano inammissibili i motivi rinunciati e le doglianze che attengono alla formazione del consenso o alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è congrua, completa e non manifestamente illogica, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla ricostruzione del fatto e sull'apprezzamento delle prove.
- La deduzione di una diversa qualificazione giuridica delle condotte è inammissibile se, in concreto, si risolve in una contestazione del compendio probatorio e dell'accertamento fattuale già compiuto dai giudici di merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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