Ordinanza n. 39/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del Commissario Straordinario del G.O.M. n. 51 del 22/01/2026; - del relativo avviso interno riservato finalizzato all'immissione in ruolo a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico - disciplina Cardiologia; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente; nonché per l’accertamento: - dell’illegittimità del silenzio del G.O.M. - e conseguenziale ordine di provvedere - sulla procedura derivante dall'interpello Azienda Zero prot. 6515 del 10/11/2025 per “Cardiologia - attività di Emodinamica; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 20.02.2026 per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale; per l’accertamento: - dell’illegittimità del medesimo contegno inerte serbato dal G.O.M.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera commissariale e avviso interno riservato per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato di un dirigente medico di Cardiologia, nonché il silenzio serbato sulla procedura di interpello per attività di Emodinamica
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la delibera del Commissario Straordinario del G.O.M. e il relativo avviso interno riservato finalizzato all’immissione in ruolo di un dirigente medico nella disciplina di Cardiologia. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal G.O.M. sulla procedura derivante dall’interpello di Azienda Zero per attività di Emodinamica, con conseguente ordine di provvedere. Con motivi aggiunti ha nuovamente chiesto la sospensione dei medesimi atti e l’accertamento dell’illegittimità del comportamento inerte. Il G.O.M. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sostenendo che la controversia riguarda modalità di reclutamento del personale di una struttura sanitaria operante, nella fattispecie, quale datore di lavoro di diritto privato.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di misura cautelare. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto assistita da fumus boni iuris l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, rilevando che la questione appare riferibile all’intera controversia e che la materia concerne le modalità di reclutamento del personale di una struttura sanitaria soggetta a una disciplina peculiare e operante, nel caso concreto, come datore di lavoro di diritto privato. Il Collegio ha tuttavia rinviato la disamina definitiva della questione di giurisdizione, insieme alla trattazione dell’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, poiché non erano ancora decorsi i termini a difesa. Il rinvio è stato ritenuto non pregiudizievole per il ricorrente sotto il profilo del periculum in mora, considerata la sua attuale occupazione in ambito sanitario, risultante dal curriculum vitae acquisito agli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, la domanda cautelare è stata respinta, anche in considerazione dell’assenza di un pregiudizio grave e attuale per il ricorrente.
Massime di principio
- Quando l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario appare prima facie fondata e investe l’intera controversia relativa al reclutamento del personale di una struttura sanitaria operante come datore di lavoro di diritto privato, tale questione presenta fumus boni iuris ai fini della decisione cautelare.
- La mancata decorrenza dei termini a difesa rispetto ai motivi aggiunti può giustificare il rinvio della trattazione della relativa domanda cautelare e della questione preliminare di giurisdizione, senza che ciò comporti automaticamente la concessione della misura cautelare.
- Ai fini della valutazione del periculum in mora, l’attuale occupazione del ricorrente nello stesso ambito professionale può escludere la sussistenza di un pregiudizio cautelare grave e attuale derivante dagli atti di reclutamento impugnati.
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