Cassazione Civile, Ordinanza n. 27191/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei sei motivi di ricorso perché è intervenuta rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla parte controricorrente. Il giudizio di legittimità è stato quindi dichiarato estinto; le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Due soggetti privati hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società resistente. Il giudizio di merito riguardava un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta dalla società in relazione a un pignoramento presso terzi avviato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Tivoli. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., poi accettata dalla controparte, anche quanto alla regolazione delle spese.
Norme richiamate
È richiamato solo per indicare che i ricorrenti si sono rappresentati e difesi personalmente.
È la norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla società resistente nel giudizio di merito, in relazione al pignoramento presso terzi.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e comunicata alla controparte e da questa accettata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente proposta e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di decisione sui motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
- Nel giudizio di cassazione l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente consolida l'effetto estintivo del processo, impedendo la pronuncia sul merito della controversia originaria.
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