Cassazione Penale, Ordinanza n. 41171/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 13/05/2025. I primi due motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, nonché al trattamento sanzionatorio, contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure riproducevano sostanzialmente doglianze già formulate in appello e già disattese, risolvendosi in una richiesta di diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto al merito, la Corte d'appello aveva ritenuto sufficiente, per integrare il reato, il possesso o la immediata disponibilità degli arnesi, gravando sull'imputato l'onere di fornire una seria giustificazione della lecita destinazione degli strumenti rinvenuti. Sul trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato valorizzando la gravità del fatto, desunta dal numero e dalla consistenza degli attrezzi, e la personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentiti i motivi perché meramente reiterativi di doglianze già respinte in appello e perché miravano a una rivalutazione del merito. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale sia sulla configurabilità del reato, fondata sul possesso o sulla disponibilità immediata degli arnesi senza seria giustificazione della loro lecita destinazione, sia sul diniego delle attenuanti generiche, sorretto da elementi decisivi quali la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato il possesso ingiustificato o la immediata disponibilità di arnesi atti allo scasso; spetta all'imputato fornire una seria giustificazione della loro lecita destinazione.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi elementi decisivi e rilevanti, quali gravità del fatto e personalità dell'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, se esse mirano solo a ottenere una diversa valutazione del merito.
- In tema di possesso di arnesi atti allo scasso, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente il possesso o la pronta disponibilità degli strumenti, restando a carico dell'imputato l'onere di offrire una seria e credibile giustificazione della loro destinazione lecita.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non illogica, di elementi negativi significativi come la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha preso in esame gli aspetti ritenuti decisivi e ha superato gli altri mediante una valutazione complessiva non manifestamente illogica.
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