Cassazione Penale, Sentenza n. 36188/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con una misura meno afflittiva. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione dell'obbligo di motivazione (art. 125 comma 3 c.p.p. e norme connesse), sostenendo che l'ordinanza avesse usato un automatismo tra l'assenza di stabile occupazione e la necessità del carcere e non avesse valutato adeguatamente misure alternative; la difesa ha aggiunto che il ricorrente aveva poi espresso consenso all'estradizione (7/5/2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'art. 719 c.p.p. limita la cassazione sui provvedimenti strumentali all'estradizione alle sole questioni di violazione di legge, escludendo il sindacato sulla motivazione e sulla valutazione di merito/fatti. La Corte ha ritenuto che, nonostante la qualificazione formale del motivo come violazione di legge, la censura fosse in realtà diretta a una valutazione di fatto (pericolo di fuga) e quindi non ammissibile. Ha, inoltre, ritenuto congruente la motivazione dell'ordinanza impugnata (cittadino straniero, mancato radicamento in Italia, assenza di stabile attività lavorativa) e ha escluso rilievo, ai fini del mantenimento della custodia, dell'atteggiamento del prevenuto rispetto all'estradizione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, con adempimenti della cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'ordinanza fosse adeguatamente motivata
Richiamato tra le norme rilevanti del procedimento cautelare/estradizione; nessuna violazione rilevata nella motivazione del provvedimento impugnato
Norma richiamata nel contesto delle misure cautelari in materia di estradizione; la decisione ha confermato il rigore nel valutare il pericolo di fuga
Ulteriore richiamo alle norme sulle misure cautelari strumentali all'estradizione; interpretata coerentemente con l'esclusione del sindacato di merito da parte della Cassazione
Centrale: limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di revoca o sostituzione di misure cautelari strumentali all'estradizione alle sole questioni di violazione di legge; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura era in realtà una critica di merito/fatto
art. 111 commi 6 e 7 Cost.
Richiamata nella doglianza sul giusto processo; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione dei principi costituzionali invocati rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato
Norma invocata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento
sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della somma equitativa alla cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non ravvisabile colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, pur imponendo il versamento di euro 3.000
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la Corte ha disposto che la cancelleria provveda agli adempimenti previsti
Massime di principio
- Avverso provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione la Cassazione interviene solo per violazione di legge (art. 719 c.p.p.); le critiche alla motivazione o alla valutazione di fatto sono inammissibili
- Se il motivo di ricorso è nella sostanza un riesame dei fatti o delle prove (es. valutazione del pericolo di fuga), il ricorso per cassazione sarà probabilmente dichiarato inammissibile
- La mancanza di stabile occupazione e il limitato radicamento nel territorio sono elementi legittimi per ritenere il pericolo di fuga e giustificare la custodia in carcere
- Il consenso successivo all'estradizione non altera automaticamente la valutazione del pericolo di fuga ai fini della misura cautelare adottata in precedenza
- Quando si impugna un provvedimento in materia di estradizione, conviene formulare il ricorso in termini di questione di diritto (violazione di legge), non come rivalutazione dei fatti o della motivazione
- Il ricorrente, in caso di ricorso inammissibile, può essere condannato a spese e a versamenti alla cassa delle ammende; valutare il rischio di tali oneri prima di proporre ricorso manifestamente infondato
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