Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48540/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/03/2023 con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 05/10/2022. Il ricorrente contestava che il termine per proporre l'appello fosse stato calcolato senza tener conto dell'aumento di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., in favore del difensore quando il giudizio di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, per cui l'appello sarebbe invece stato tempestivo.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non fosse applicabile al caso di specie perché la sentenza di primo grado (05/10/2022) è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (30/12/2022), e l'art. 89, comma 3, del citato d.lgs. dispone che le nuove disposizioni si applicano soltanto alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto. Conseguentemente il termine per proporre l'appello era scaduto (termine finale individuato nel 02/02/2023, tenuto conto della riserva di 75 giorni per le motivazioni e dell'avvio del termine di 45 giorni dal 19/12/2022). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022

    "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto"

    Disposizione transitoria che limita l'applicazione delle nuove norme processuali (tra cui l'art. 585, comma 1-bis) alle sole sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.; nel caso concreto ha escluso l'applicazione dell'aumento dei termini perché la sentenza di primo grado è anteriore alla data di entrata in vigore

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    Prevede un aumento di quindici giorni del termine di impugnazione per il difensore quando il giudizio di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile ai procedimenti conclusi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Stabilisce il termine di impugnazione (nel caso di riserva delle motivazioni del giudice, termine di 45 giorni decorrente dal deposito delle motivazioni); la Corte ha usato tale previsione per calcolare la scadenza dell'appello a partire dal deposito delle motivazioni

  • art. 616, c.p.p.

    Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata nella condanna alle spese del ricorrente

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di pronuncia della sentenza impugnata rispetto alla data di entrata in vigore di modifiche normative: le disposizioni introdotte successivamente possono avere efficacia solo per i provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore, per effetto delle disposizioni transitorie.
  • L'aumento dei termini a favore del difensore per l'assenza dell'imputato (art. 585, comma 1-bis, c.p.p.) non è applicabile retroattivamente se la sentenza di primo grado è anteriore alla data stabilita dalla normativa transitoria.
  • Quando il giudice di primo grado si riserva le motivazioni, il termine per proporre impugnazione decorre dal deposito delle motivazioni (termine ordinario di 45 giorni se previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c)); occorre calcolare con attenzione la decorrenza effettiva del termine.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività, la possibilità di rimediare è generalmente preclusa: è fondamentale rispettare i termini procedurali alternativamente alle eventuali modifiche normative.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare pertanto il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni contro ordini di inammissibilità.
  • Nel redigere impugnazioni in situazioni temporali d'intersezione tra vecchie e nuove norme, specificare e documentare la data della pronuncia impugnata e richiamare eventuali norme transitorie per evitare vizi procedurali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.