Cassazione Civile, Ordinanza n. 23505/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite come concordato tra le parti. Non vi è stata decisione nel merito delle questioni tributarie originariamente controverse.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente, quale soggetto gestore del servizio rifiuti per il Comune di Portoferraio, aveva notificato a una società alberghiera un avviso di accertamento per il pagamento della TIA e accessori relativi all'anno 2005, in relazione ad alcune aree demaniali nella disponibilità della destinataria. La società alberghiera aveva impugnato l'atto eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva e l'insussistenza dei presupposti dell'imposizione. Il ricorso era stato accolto in primo grado e l'appello del gestore era stato respinto dalla CTR Toscana. In cassazione, il gestore ha proposto ricorso principale e la società alberghiera ricorso incidentale; successivamente entrambe le parti hanno depositato rinuncia ai rispettivi ricorsi in ragione di una definizione bonaria della lite, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a far cessare il giudizio quando sia validamente proposta e accettata.
La rinuncia comporta l'estinzione del giudizio di legittimità secondo le forme previste dal codice.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo senza esame dei motivi di merito.
- In presenza di accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, la Corte può disporne la compensazione nel provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio.
- Quando interviene una definizione bonaria della lite con rinuncia reciproca alle impugnazioni, la Corte non si pronuncia sulle questioni sostanziali dedotte nei gradi precedenti.
Come è indicizzato
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