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Sentenza

Sentenza n. 1462/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del 10.7.2024 prot. N. -OMISSIS- recante il rigetto della richiesta di paritaria della scuola ricorrente; del silenzio rifiuto avverso la istanza del 19.6.2024 presentata dalla ricorrente all’ASL di Caserta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 25\11\2024: A) del decreto del 10.7.2024 prot. N. -OMISSIS- recante il rigetto della richiesta di paritaria della scuola ricorrente; B) la relazione ispettiva assunta al prot. n° -OMISSIS- del 19 giugno 2024, C) nota prot. n. -OMISSIS- del 20 giugno 2024 con la quale è stata inviata richiesta di integrazione documentale relativa alle citate carenze con preavviso di rigetto della suddetta istanza, ai sensi dell’art. 10 - bis della legge n. 241/1990; D) rigetto implicito dell’istanza di autotutela presentate dalla ricorrente; E) nota prot. n. -OMISSIS- del 28.02.2024, concernente le disposizioni operative per il riconoscimento della parità alle istituzioni scolastiche per a.s. 2022/2023 e di ogni altro atto, provvedimento propedeutico o connesso a quello impugnato; F) del silenzio rifiuto avverso la istanza del 19.6.2024 presentato dalla ricorrente all’ASL di Caserta;

Giustizia amministrativa202404567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica e silenzio-rifiuto dell'ASL di Caserta sull'istanza del 19 giugno 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La scuola ricorrente ha impugnato il decreto del 10 luglio 2024, recante il rigetto della richiesta di riconoscimento della parità scolastica, nonché il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza presentata all'ASL di Caserta. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione al medesimo decreto, alla relazione ispettiva del 19 giugno 2024, alla richiesta di integrazione documentale con preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, al rigetto implicito dell'istanza di autotutela, alle disposizioni operative per il riconoscimento della parità e al silenzio-rifiuto dell'ASL. Nel corso del giudizio, dopo la rinuncia alla prima istanza cautelare, il TAR ha sollecitato l'Amministrazione a riesaminare la fattispecie. L'Amministrazione ha quindi adottato il 25 maggio 2025 una nuova decisione, confermando il diniego per l'anno scolastico 2024/2025 sulla base di una rinnovata istruttoria. Tale provvedimento non è stato impugnato dalla ricorrente con ulteriori motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione del 25 maggio 2025, adottata all'esito di una rinnovata istruttoria e di una nuova valutazione tecnica e degli interessi coinvolti, è stata qualificata come atto di conferma in senso proprio, non come atto meramente confermativo. Essa ha quindi efficacia lesiva autonoma e ha rideterminato l'assetto degli interessi, sicché avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata con ulteriori motivi aggiunti. La mancata impugnazione ha fatto venir meno l'utilità concreta di un'eventuale pronuncia favorevole sugli atti originariamente impugnati. La questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione del rilievo d'ufficio della questione processuale e dell'articolazione della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La questione processuale rilevata d'ufficio è stata sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicate.

Massime di principio

  • Un provvedimento sopravvenuto che, dopo una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, riesamina la situazione e conferma il precedente diniego costituisce un atto di conferma in senso proprio, dotato di autonoma efficacia lesiva, e non un atto meramente confermativo.
  • Quando l'amministrazione adotta un atto di conferma in senso proprio durante il giudizio, il ricorrente deve impugnarlo tempestivamente, anche mediante motivi aggiunti; in mancanza, viene meno l'utilità concreta della decisione sugli atti precedenti e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La qualificazione dell'atto sopravvenuto come conferma in senso proprio dipende dall'esistenza di una rinnovata istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi, non dal solo fatto che il dispositivo confermi il precedente diniego.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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