Cassazione Civile, Ordinanza n. 09119/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere stradali affidato da un Comune e realizzato da imprese riunite tramite società consortile. Le imprese appaltatrici hanno chiesto il pagamento di somme per saldo lavori, revisione prezzi e risarcimento dei danni derivanti da sospensioni illegittime dei lavori, errata progettazione, mancata collaborazione della stazione appaltante, oltre a somme per lavori non contabilizzati. Il Comune, a sua volta, ha domandato una penale per il ritardo nel completamento delle opere. In primo grado la domanda delle imprese era stata rigettata come improponibile ai sensi dell'art. 44 d.P.R. 1063/1962, mentre era stata respinta anche la riconvenzionale del Comune. In appello, invece, la domanda delle imprese è stata ritenuta proponibile perché il termine per il collaudo era spirato; sono stati riconosciuti crediti per saldo, revisione prezzi e risarcimento danni, ma la Corte territoriale ha ritenuto precluse alcune eccezioni del Comune non espressamente riproposte e ha liquidato solo alcune voci di danno. Il Comune ha ricorso per cassazione deducendo: difetto di giurisdizione sulla revisione prezzi e necessità di arbitrato; violazione dell'art. 44 d.P.R. 1063/1962 sulla proponibilità della domanda prima del collaudo; violazione dell'art. 346 c.p.c. per la ritenuta preclusione di eccezioni e domanda riconvenzionale. Le imprese hanno proposto ricorso incidentale dolendosi: dell'omessa pronuncia sulla voce di danno relativa alle spese generali conseguenti alle sospensioni; dell'erronea valutazione o mancato esame di documenti (libro cespiti e libro matricola) e del fatto storico del danno da improduttivo vincolo di attrezzature, mezzi d'opera e personale; della conseguente violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale del Comune, dichiarandolo infondato o inammissibile nei tre motivi dedotti. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale delle imprese, ritenendo sussistente un'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per spese generali dovute alle illegittime sospensioni dei lavori. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo incidentale e inammissibili il terzo, il quarto e il quinto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone la riunione dei ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza.
art. 37, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato dal Comune per sostenere il difetto di giurisdizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per giudicato interno formatosi sul punto.
richiamato per escludere la rilevabilità in appello di questioni coperte da giudicato interno e non devolute con specifico motivo di gravame.
art. 44 d.P.R. 1063/1962
disciplina la proponibilità della domanda dell'appaltatore prima del collaudo; la Corte rileva che il divieto viene meno se è spirato inutilmente il termine per l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
è richiamato per affermare che, decorso inutilmente il termine per il collaudo o per l'approvazione del certificato, l'impedimento alla proposizione della domanda cessa.
l'eccezione non accolta o non esaminata in primo grado deve essere espressamente riproposta in appello, altrimenti si intende rinunciata e resta irrilevante.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è ravvisata per l'omessa statuizione su una specifica voce di danno.
richiamato per la dedotta errata valutazione del materiale probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei limiti dedotti.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza non è stata ritenuta ammissibile come formulata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica della decisione impugnata; il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è un 'non motivo' e va dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per il motivo di ricorso relativo all'omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non una valutazione inappagante o erronea del fatto esaminato.
il mancato esame di documenti per svista materiale, se il giudice afferma erroneamente che non sono in atti, integra errore di fatto deducibile con revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
la sentenza richiama la norma sul contributo unificato, ma il testo è tronco e non consente ulteriore specificazione.
Massime di principio
- Se una questione è stata decisa espressamente in primo grado e la parte soccombente non la devolve con specifico motivo di appello, sulla questione si forma giudicato interno e il giudice di secondo grado non può riesaminarla d'ufficio.
- In cassazione il motivo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che si limiti a riproporre la norma astrattamente invocata senza attaccare le ragioni della decisione è inammissibile come non motivo.
- In materia di appalti pubblici, il divieto di proporre la domanda prima del collaudo cede quando sia decorso inutilmente il termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
- Le eccezioni in senso proprio non esaminate dal primo giudice devono essere riproposte in appello in modo espresso, anche se già dedotte in primo grado; il mero richiamo generico alle difese svolte non è sufficiente.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato su una domanda o eccezione; se la domanda è stata esaminata e respinta per difetto di prova, il vizio non è di omessa pronuncia ma semmai di valutazione del merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e non consente di sindacare la mera insufficienza o erroneità della valutazione del fatto già esaminato.
- L'errore del giudice che, per svista materiale, ritenga non prodotti documenti in realtà presenti nel fascicolo integra un errore di fatto che deve essere fatto valere con la revocazione, non con il ricorso per cassazione.
- Nelle domande risarcitorie dell'appaltatore per illegittima sospensione dei lavori, le spese generali costituiscono una voce autonoma del danno e, se allegata e non espressamente decisa, la sua mancata statuizione integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
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