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Sentenza

Sentenza del 29/11/2019 n. 31332 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio di Cassazione, G.G. ha rinunciato al ricorso e l'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia mediante sottoscrizione per visto e accettazione. La Corte di Cassazione ha pertanto dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese tra le parti. La Corte non ha deciso nel merito né sulla legittimità del classamento né sui vizi processuali dedotti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originaria riguardava tre avvisi di accertamento emessi a seguito della procedura Docfa, con cui l'Amministrazione aveva modificato il classamento catastale proposto da A.A. Dopo che la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo adeguatamente motivati gli avvisi. G.G. aveva quindi proposto revocazione sostenendo che la CTR avesse commesso un errore di fatto, non rilevando il decesso di A.A., la notificazione dell'appello al suo domiciliatario e la costituzione in giudizio della stessa G.G. In Cassazione sono stati dedotti, inoltre, vizi processuali relativi alla mancata comunicazione dell'udienza, alla mancata notificazione dell'appello agli eredi, alla novità della domanda e alla genericità dei motivi di appello.

Norme richiamate

  • Art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo.

    La rinuncia al ricorso per Cassazione, quando ritualmente effettuata e accettata dalla controparte, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio senza una decisione sui motivi di ricorso.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento.

    È stato invocato per denunciare presunti vizi processuali e la mancata pronuncia della CTR sulla domanda di revocazione, ma la Corte non ha esaminato tali doglianze a causa dell'estinzione del processo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

    È stato richiamato per contestare l'insufficienza della motivazione della CTR, ma anche tale censura è rimasta priva di esame per effetto della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per Cassazione, se validamente sottoscritta e accettata dalla controparte, normalmente conduce all'estinzione del processo e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle censure.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, le questioni relative alla validità degli avvisi, al classamento catastale e agli eventuali vizi di notificazione restano prive di una decisione definitiva della Corte di Cassazione.
  • La morte della parte durante il procedimento può imporre specifici adempimenti di interruzione, riassunzione o notificazione agli eredi; eventuali irregolarità devono essere fatte valere tempestivamente con il rimedio processuale appropriato.
  • I vizi riguardanti notificazioni, costituzione delle parti, omessa comunicazione dell'udienza o genericità dei motivi di appello sono normalmente questioni processuali da dedurre nei termini e nelle sedi previste, evitando di confonderle con l'errore revocatorio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando è prevista nell'atto di rinuncia e accettata dalla controparte, come avvenuto nel caso esaminato.

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