Sentenza del 29/11/2019 n. 31237 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cartella, per un importo complessivo di 122.734,79 euro, era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, in conseguenza dell'adeguamento della dichiarazione dei redditi agli studi di settore. Il contribuente contestava, da un lato, l'inesistenza della notificazione della cartella e, dall'altro, sosteneva che la dichiarazione fosse stata erroneamente trasmessa dall'intermediario, poiché l'opzione per l'adeguamento agli studi di settore non corrispondeva alla volontà concordata. Chiedeva quindi di poter emendare la dichiarazione dopo la notifica della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto valida, o comunque sanata per raggiungimento dello scopo, la notificazione della cartella, precisando che i vizi relativi alle modalità della notifica costituiscono normalmente nullità e non inesistenza, soprattutto quando il contribuente abbia tempestivamente impugnato l'atto. Quanto alla dichiarazione, la Corte ha stabilito che l'adesione agli studi di settore costituisce esercizio di un'opzione e quindi una manifestazione di volontà negoziale, non un semplice dato contabile emendabile liberamente. L'errore può rilevare soltanto se il contribuente prova che era essenziale e obiettivamente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria; nel caso concreto il contribuente si era limitato a invocare genericamente un errore dell'intermediario, senza fornire tale prova. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro ciascuno in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute sulla base dei dati dichiarati o dei calcoli risultanti dalla dichiarazione.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Il concessionario può notificare la cartella mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità ordinaria e valida; non richiede necessariamente una separata relata di notifica. Eventuali irregolarità nelle modalità esecutive integrano, di regola, una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, richiamate dal contribuente per contestare la validità della notifica.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi della motivazione; non consente, sotto forma di censura motivazionale, una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Codice civile, artt. 1324, 1427 e 1428
Le regole sui vizi della volontà degli atti negoziali si applicano anche agli atti unilaterali patrimoniali. L'errore su un'opzione fiscale è rilevante solo se essenziale e obiettivamente riconoscibile dal destinatario, cioè dall'Amministrazione finanziaria.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando applicabile.
Massime di principio
- La contestazione della notifica deve indicare concretamente quale elemento essenziale manchi; la semplice violazione di modalità procedurali normalmente determina nullità, non inesistenza.
- La nullità della notifica può essere sanata retroattivamente quando il destinatario dimostra di aver conosciuto l'atto e lo impugna tempestivamente, poiché in tal caso la notifica ha raggiunto il proprio scopo.
- Le dichiarazioni fiscali sono generalmente emendabili per errori materiali, di calcolo o di imputazione dei dati, purché la correzione sia tempestiva secondo la disciplina applicabile.
- Quando il contribuente esercita un'opzione fiscale, la dichiarazione assume natura negoziale per quella parte: la revoca o correzione non è libera e richiede la prova di un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile dall'Amministrazione.
- Non è sufficiente affermare genericamente che l'errore è stato commesso dall'intermediario; occorre documentare quale errore sia stato commesso, perché fosse essenziale e per quali ragioni l'Amministrazione avrebbe potuto riconoscerlo.
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle prove: le contestazioni devono riguardare effettive violazioni di legge o vizi motivazionali ammissibili.
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