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Sentenza

Sentenza del 29/11/2019 n. 31238 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un atto di revisione doganale richiedendo Euro 17.899,37 per maggiori dazi e interessi, ritenendo applicabile una voce tariffaria soggetta a dazio antidumping. La società sosteneva di poter beneficiare dell'esenzione prevista per importazioni inferiori a 300 pezzi mensili e contestava sia la validità della notifica effettuata allo spedizioniere doganale, sia la legittimità del recupero a posteriori, invocando la propria buona fede ai sensi dell'art. 220, par. 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913/1992. Deduceva inoltre l'omessa pronuncia della Commissione regionale su alcune censure, tra cui l'assenza di danno erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica allo spedizioniere doganale, poiché munito di rappresentanza e il cui mandato non risultava revocato; tale rappresentanza continua anche dopo lo sdoganamento finché il rapporto doganale non diventa definitivo. Ha inoltre stabilito che l'esenzione daziaria, quale beneficio derogatorio, è di stretta interpretazione e richiede la prova, a carico dell'importatore, del possesso dell'autorizzazione preventiva e di tutti i requisiti formali e sostanziali. La mera accettazione della dichiarazione da parte della Dogana non costituisce comportamento attivo idoneo a fondare un legittimo affidamento né esclude il recupero a posteriori. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500 oltre spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • TULD, art. 40, commi 2 e 3

    Lo spedizioniere doganale iscritto all'albo può rappresentare il contribuente nei rapporti doganali. La rappresentanza non si estingue automaticamente con lo sdoganamento e consente la notifica degli atti relativi alla revisione finché il rapporto doganale non è definitivo, salvo revoca comunicata alla Dogana.

  • Legge n. 212/2000, artt. 6 e 12, comma 7

    Richiamati dal contribuente in relazione ai vizi procedurali e alle garanzie del contraddittorio, ma non ritenuti idonei a determinare l'annullamento dell'atto nel caso concreto.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 220, par. 2, lett. b)

    La buona fede dell'importatore può impedire il recupero a posteriori solo se l'errore deriva da un comportamento attivo delle autorità doganali, non era ragionevolmente riconoscibile e l'importatore ha agito con diligenza qualificata. La semplice ricezione di una dichiarazione inesatta e il mancato controllo immediato della Dogana non bastano.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5

    Consente la revisione e il recupero dei diritti doganali quando l'importo contabilizzato è inferiore a quello legalmente dovuto, anche se la differenza deriva da un'errata o inesatta classificazione, qualificazione o dichiarazione della merce.

  • Regolamento CE n. 2454/1993, art. 14

    La fruizione del trattamento agevolato richiede l'autorizzazione scritta preventiva prevista dalla disciplina applicabile; non è sufficiente una presunta autorizzazione implicita.

  • Codice civile, art. 1176, comma 2

    Per il professionista la diligenza deve essere valutata in relazione alla natura dell'attività esercitata. L'importatore professionale e il suo rappresentante devono verificare preventivamente tutti i requisiti per ottenere un trattamento daziario più favorevole.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 132 e 360

    Le disposizioni disciplinano l'obbligo di pronuncia sulle domande e sui motivi, i requisiti della sentenza e i motivi di ricorso per cassazione; le censure di omessa pronuncia sono state rigettate.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se applicabile.

Massime di principio

  • Le agevolazioni e le esenzioni doganali, soprattutto quelle collegate a dazi antidumping, sono eccezioni al regime ordinario e devono essere interpretate restrittivamente.
  • L'importatore deve dimostrare documentalmente, già al momento dell'importazione, il possesso di ogni autorizzazione e il rispetto di tutte le condizioni richieste per il beneficio; la sola dichiarazione della merce o il rispetto di una soglia quantitativa non sono sufficienti.
  • La Dogana può recuperare a posteriori i dazi non versati quando l'importo dichiarato è inferiore a quello legalmente dovuto, anche se l'errore non dipende da un errore materiale dell'ufficio.
  • La buona fede non coincide con la semplice ignoranza della disciplina. È tutelabile solo se l'importatore ha agito con la diligenza professionale richiesta e se l'errore è stato determinato da un comportamento positivo e fuorviante dell'autorità doganale.
  • L'accettazione della dichiarazione e lo sdoganamento senza contestazioni immediate, di regola, non costituiscono un comportamento attivo della Dogana e non impediscono il recupero del dazio.
  • La notifica degli atti doganali allo spedizioniere munito di rappresentanza può essere valida anche dopo lo sdoganamento, fino alla definitività del rapporto doganale, salvo revoca del mandato comunicata all'amministrazione.
  • Per evitare contestazioni, importatore e rappresentante doganale devono verificare preventivamente classificazione tariffaria, autorizzazioni, origine, quantità e condizioni del trattamento agevolato, conservando la relativa documentazione.

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