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Sentenza

Sentenza del 29/11/2019 n. 245 - Corte Costituzionale

IVA - Composizione delle crisi da sovraindebitamento - Accordo di composizione - Esclusione del pagamento parziale - Incostituzionalità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il piano di composizione prevedeva il pagamento solo parziale dei crediti privilegiati, incluso il credito IVA, perché i beni del debitore erano incapienti e la proposta risultava più conveniente rispetto alla liquidazione. L'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 consentiva invece, per l'IVA, esclusivamente la dilazione e non la falcidia, rendendo inammissibile il piano. Il Tribunale ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., evidenziando che i debitori non fallibili erano trattati peggio degli imprenditori ammessi al concordato preventivo, nel quale il credito IVA poteva essere pagato parzialmente secondo precise garanzie e purché la proposta fosse almeno equivalente alla liquidazione.

La decisione

La Corte costituzionale ha accolto la questione in riferimento all'art. 3 Cost. e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto". Di conseguenza, nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il credito IVA può essere falcidiato, non soltanto dilazionato, purché siano rispettati i criteri applicabili ai crediti privilegiati: la soddisfazione proposta non deve essere inferiore a quella ottenibile mediante la liquidazione dei beni e la procedura deve garantire adeguati controlli dell'organismo di composizione della crisi e del giudice. La censura basata sull'art. 97 Cost. è stata dichiarata assorbita.

Norme richiamate

  • Art. 3 della Costituzione

    Impone un trattamento ragionevolmente uniforme di situazioni omogenee. È stato violato perché i debitori soggetti alla procedura di sovraindebitamento non potevano falcidiare l'IVA, mentre debitori ammessi al concordato preventivo potevano farlo a condizioni analoghe.

  • Art. 97 della Costituzione

    Richiede il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa. La censura è stata ritenuta assorbita dopo l'accoglimento della questione fondata sull'art. 3 Cost.; la Corte ha comunque rilevato che il divieto assoluto impediva all'Amministrazione finanziaria di valutare la soluzione concretamente più conveniente per il recupero del credito.

  • Art. 7, comma 1, terzo periodo, legge 27 gennaio 2012, n. 3

    In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

    La Corte ha eliminato le parole "all'imposta sul valore aggiunto", rimuovendo il divieto assoluto di pagamento parziale dell'IVA negli accordi di composizione della crisi.

  • Art. 160, comma 2, legge fallimentare

    Consente la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati quando il pagamento proposto non è inferiore a quello realizzabile mediante la liquidazione dei beni gravati dalla prelazione. Costituisce il principale termine di confronto con la disciplina del sovraindebitamento.

  • Art. 182-ter legge fallimentare

    Nella disciplina applicabile al concordato preventivo, consente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, compresa l'IVA, purché la proposta assicuri almeno il risultato ottenibile in caso di liquidazione e siano rispettate le garanzie procedurali previste.

  • Art. 273 della direttiva 2006/112/CE

    Richiede agli Stati membri di garantire una riscossione effettiva dell'IVA, ma non impone necessariamente il pagamento integrale in ogni procedura concorsuale. Il pagamento parziale è compatibile con il diritto dell'Unione quando deriva da una procedura seria, controllata e idonea a garantire un recupero non inferiore a quello della liquidazione.

  • Sentenza CGUE 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti

    Ha stabilito che il pagamento parziale dell'IVA in una procedura concorsuale non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata al tributo se la procedura consente di dimostrare che la liquidazione non produrrebbe un recupero maggiore.

  • Art. 2752, terzo comma, codice civile

    Riconosce al credito IVA un privilegio generale mobiliare. La presenza del privilegio non impedisce la falcidia, ma impone che il trattamento proposto sia almeno pari a quello conseguibile mediante l'esecuzione sui beni interessati.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali o di sovraindebitamento con finalità esdebitatoria, il credito IVA non è più intangibile in modo assoluto: può essere soddisfatto parzialmente se la proposta è almeno equivalente all'alternativa liquidatoria.
  • La falcidia dell'IVA richiede una verifica concreta dell'incapienza patrimoniale e della convenienza del piano, supportata da attestazioni indipendenti e sottoposta al controllo del giudice.
  • L'Amministrazione finanziaria deve poter valutare la proposta e contestarla, ma non può beneficiare di un divieto assoluto di falcidia quando il recupero integrale è oggettivamente irrealizzabile.
  • Situazioni sostanzialmente omogenee non possono ricevere trattamenti irragionevolmente diversi in base alla sola possibilità del debitore di accedere a una procedura concorsuale maggiore o minore.
  • La decisione riguarda la disciplina allora prevista dalla legge n. 3 del 2012; per casi attuali occorre verificare la normativa vigente, in particolare il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e le disposizioni transitorie applicabili.

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