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Sentenza

Sentenza del 29/11/2019 n. 6647 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Pubblicità e pubbliche affissioni - Esenzione ex art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Cabine distributrici automatiche di fotografie e fotocopie - Sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che i pannelli pubblicitari apposti sulle cabine distributrici automatiche fossero esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993, trattandosi di insegne riferibili all’attività e di superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati. La questione riguardava se tali cabine potessero essere considerate sede dell’attività, sede effettiva di svolgimento dell’attività commerciale o pertinenza della stessa.

La decisione

La domanda del contribuente è stata respinta. L’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993 riguarda esclusivamente le insegne collocate presso la sede in cui viene esercitata l’attività cui si riferiscono. I pannelli apposti sui distributori automatici non rientrano nell’esenzione, poiché le cabine non costituiscono né sede legale né sede effettiva dell’attività e nemmeno pertinenze della stessa. La pubblicità esposta sui distributori può inoltre raggiungere una platea indeterminata di destinatari in ragione della loro collocazione territoriale.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato quale disposizione di riferimento in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di individuazione dei presupposti dell’imposizione.

  • Art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993, introdotto dall’art. 10 della legge n. 448/2001

    Sono esenti dall’imposta le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

    L’esenzione è di stretta interpretazione e opera soltanto per le insegne collocate presso la sede dell’attività. Non si estende ai pannelli installati su distributori automatici, che non sono sede legale, sede effettiva o pertinenza dell’attività.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali in materia di pubblicità devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a impianti o strutture diversi da quelli espressamente previsti dalla norma.
  • Per beneficiare dell’esenzione, l’insegna deve essere collocata presso la sede in cui l’attività viene effettivamente svolta, non semplicemente riferirsi commercialmente a tale attività.
  • Un distributore automatico, anche se utilizzato per offrire il servizio o vendere prodotti dell’impresa, non diventa per ciò solo sede legale, sede effettiva o pertinenza dell’attività.
  • La collocazione del messaggio in luoghi accessibili a una platea indeterminata può confermare la sua natura pubblicitaria autonoma, soggetta a imposta.
  • Il limite dimensionale dei cinque metri quadrati non è sufficiente, da solo, a ottenere l’esenzione: devono ricorrere anche tutti gli altri presupposti relativi alla sede e alla funzione dell’insegna.

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