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Sentenza

Sentenza del 29/11/2019 n. 31239 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha chiesto il rimborso dell'IVA versata ai fornitori per prestazioni connesse agli interventi di emergenza e ricostruzione resisi necessari a causa del bradisismo del 1983-1985. L'Agenzia delle Entrate aveva dichiarato tardiva l'istanza, ritenendo applicabili i termini decadenziali previsti per i rimborsi tributari ordinari. Il Comune ha contestato tale qualificazione, sostenendo che il rimborso costituiva uno speciale beneficio o agevolazione previsto dalla legislazione emergenziale e non la restituzione di un'imposta indebitamente pagata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario. Ha stabilito che il beneficio non aveva natura di rimborso tributario ordinario, poiché l'IVA era stata legittimamente versata ai fornitori e il Comune non era parte del rapporto tributario IVA. Si trattava invece di un'agevolazione pubblicistica parametrata all'IVA pagata, riconosciuta dalla normativa speciale per gli interventi conseguenti al bradisismo. Non essendo previsto uno specifico termine di decadenza dalla legge speciale, si applicava il termine ordinario di prescrizione decennale, che non era maturato grazie agli atti interruttivi compiuti dal Comune. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, art. 5, comma 1, convertito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46

    Estensione al Comune di Pozzuoli, a decorrere dall'ottobre 1983, del beneficio previsto per gli interventi connessi all'emergenza bradisismica.

    La disposizione ha esteso al Comune di Pozzuoli il beneficio consistente nel recupero dell'IVA versata per prestazioni destinate alla demolizione, allo sgombero delle macerie e alla ricostruzione.

  • D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, art. 3, comma 11, convertito dalla L. 18 aprile 1984, n. 80

    Beneficio del rimborso dell'IVA versata per prestazioni connesse agli interventi di emergenza e ricostruzione.

    Il beneficio è stato qualificato dalla Corte come agevolazione o indennità pubblicistica e non come rimborso ordinario di un tributo indebitamente pagato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18

    Disciplina del diritto di rivalsa dell'IVA.

    L'IVA era stata legittimamente addebitata e versata ai fornitori in base al diritto di rivalsa; pertanto il pagamento non era indebito e il Comune non vantava un ordinario credito IVA verso l'Erario.

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, comma 6

    La norma sui termini per i rimborsi tributari ordinari non è stata ritenuta applicabile, perché la pretesa del Comune derivava da una speciale agevolazione e non da un rapporto tributario ordinario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19, comma 1, lett. h, e 21, comma 2

    Le disposizioni sui rimborsi fiscali e sui relativi termini decadenziali riguardano controversie strettamente tributarie tra contribuente e amministrazione finanziaria; non si applicano a una pretesa pubblicistica fondata su una legge speciale emergenziale.

  • Codice civile, art. 2946

    In assenza di uno specifico termine di decadenza previsto dalla legge speciale, alla pretesa si applica il termine ordinario di prescrizione decennale, interrotto dagli atti con cui il beneficiario ha reiterato la richiesta.

Massime di principio

  • Quando una legge speciale riconosce a un ente o soggetto un rimborso parametrato a un'imposta già legittimamente pagata, occorre verificare se si tratti di un rimborso tributario ordinario oppure di un'agevolazione o indennità pubblicistica.
  • Se il beneficiario finale della prestazione non è parte del rapporto tributario relativo all'IVA, la controversia può avere natura pubblicistica e non strettamente tributaria; l'IVA può rilevare soltanto per determinare l'importo del beneficio.
  • I termini decadenziali previsti per i rimborsi fiscali ordinari non si applicano automaticamente alle agevolazioni speciali: è necessario che la legge istitutiva preveda espressamente tale termine o che la fattispecie rientri effettivamente nella disciplina tributaria ordinaria.
  • In mancanza di uno specifico termine di decadenza, la pretesa derivante da un beneficio pubblico è normalmente soggetta alla prescrizione ordinaria, purché non sia decorso il termine e siano valutati gli eventuali atti interruttivi.
  • La qualificazione giuridica della prestazione deve essere ricostruita considerando finalità della legge, soggetti coinvolti, natura del pagamento e disciplina speciale applicabile, senza basarsi soltanto sull'utilizzo della parola "rimborso".

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